Codice Penale
Le nuove pene sulla droga
Le novità introdotte dalla recente legge in materia di supefacenti.
Con l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 20 marzo 2014 n. 36, il Governo, intervenendo sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, ha finalmente sanato molti dei problemi interpretativi e delle discrasie determinate dalla recente Sentenza della Corte Costituzionale (sent. 12-25 febbraio 2014 n. 32), con cui si dichiarava l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 77 Cost. (violazione delle regole di conversione dei decreti legge) della legge c.d. “Fini-Giovanardi”.
Con la recente riforma sono state anche introdotte significative novità, in materia di stupefacenti, sia intervenendo sulla disciplina sostanziale, sia sotto il profilo della rimodulazione delle pene.
A tale proposito si devono menzionare le più importati innovazioni:
1) Abolizione della parificazione tre droghe “leggere” e droghe “pesanti” (ora sono posizionate in tabelle diverse);
2) introduzione della fattispecie autonoma del fatto di “lieve entità” (art. 73 comma 5 DPR 309/90)
3) reintroduzione dei parametri utilizzabili per la dimostrazione della rilevanza penale o solo amministrativa delle condotte;
4) recupero, a seguito dell’abrogazione operata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, del comma 5-bis dell’art. 73 in merito alla previsione del lavoro di pubblica utilità per l’assuntore di stupefacenti quando non sia possibile l’applicazione della sospensione condizionale della pena;
In primis, si deve evidenziare come attraverso la reintroduzione del sistema tabellare ante legge “Fini-Giovanardi”, la nuova disciplina riafferma la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, posizionandole in quattro distinte tabelle (I e III dedicate alle sostanze c.d. “pesanti e II e IV alle c.d. “leggere”).
In secondo luogo, di notevole interesse appare l’introduzione della fattispecie autonoma delle “lieve entità del fatto” di cui al novellato comma 5 art. 73 dpr 309/1990, la cui pena edittale viene ulteriormente diminuita. Il limite massimo di pena, fissato ora a quattro anni, permetterà di accedere alla messa alla prova di cui al nuovo art. 168 bis c.p. (così come modificato dalla recente legge 28 aprile 2014 n. 67). Non potrà inoltre essere applicata, sempre per l’ipotesi di lieve entità, la custodia cautelare in carcere e, di conseguenza, il condannato potrà beneficiare del diritto alla sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656 comma 5 cpp.
Altra importante innovazione riguarda la modifica dell’art. 75 dpr 309/1990.
Con il novellato art. 75 vengono infatti reintrodotti i parametri di qualificazione della condotta come illecito amministrativo (nei casi in cui si tratti di uso personale). La nuova definizione dell’illecito amministrativo è corredata di tutte le condotte, elencate in positivo, di importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione, finalizzate all’uso personale. Al contrario si avrebbe reato se le stesse fossero dirette a destinare la sostanza a terzi.
Avv. Luca Petrucci, Dott. Duccio Poggianti
(11 giugno 2014)
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