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Diritto di superficie

Busseto non fa entrare il "palchettista" a teatro

E' definito "palchettista" il titolare del diritto di accedere ad un proprio palco all’'interno di un teatro, pagando di regola il prezzo del biglietto di ingresso al soggetto che gestisce il teatro.

Siamo nel Comune di Busseto e la vicenda che risale alla stagione teatrale 2009, giunta innanzi al giudice amministrativo, vede contrapposti il proprietario di un palco all'interno del teatro comunale ed il Comune che sospendeva l'emissioni di biglietti in favore del titolare per asseriti “gravi motivi” fino alla fine della stagione teatrale.

La sentenza e' interessante non perché risolva la controversia - che anzi ha visto il TAR Emilia Romagna, Parma declinare la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario - ma piuttosto perché si sofferma ad analizzare il diritto controverso ovverosia il "diritto di palco".

Il diritto in questione – che è previsto dalla l. 26 luglio 1939 n°1336- consente al titolare, detto “palchettista”, di accedere ad un proprio palco all’interno di un teatro per assistere alle varie rappresentazioni, ma di regola non incondizionatamente, dato che, così come anche nel caso presente, richiede di pagare il prezzo del biglietto di ingresso al soggetto che il teatro gestisce, soggetto che, secondo logica, può essere un ente pubblico, come nella specie il Comune, ma anche un soggetto privato, ad esempio un’impresa che organizzi spettacoli a scopo di lucro.

In base a ciò la giurisprudenza, non copiosa ma univoca, qualifica il diritto in questione come diritto reale di superficie di cui all’art. 952 comma 2 c.c., nel senso il palchettista è proprietario di una parte di edificio, nella specie del teatro, ma non del suolo sul quale l’edificio sorge.

Coerente con tale qualificazione civilistica del diritto di palco è allora una corrispondente qualificazione del ruolo che nella gestione del diritto riveste il gestore del teatro: si tratta di un detentore ai sensi dell’art. 1140 comma 2 c.c., dalle funzioni analoghe a quelle di un custode, il quale regola secondo modalità prestabilite l’accesso al palco, riconoscendo entro tali limiti la posizione del possessore palchettista. 

In tali termini, precisa il TAR, l’atto con il quale il detentore, nella specie il Comune di Busseto, gestore del teatro, decide di non rilasciare al possessore palchettista il biglietto di ingresso – così come, per inciso, potrebbe fare qualsiasi altro gestore, anche privato- non è in alcun modo riconducibile all’esercizio di un potere autoritativo pubblicistico, ovvero ad un provvedimento amministrativo.

Si tratta di un comportamento di fatto, che può essere sindacato nella competente sede di giurisdizione ordinaria, in sede possessoria, al pari di ogni altra condotta che il possessore qualifichi come molestia al proprio possesso, ovvero in sede petitoria, come asserita molestia al diritto di superficie. Nell’uno come nell’altro caso, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Silvia Capovin

(17 giugno 2014)

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