Anac
L'Anticorruzione colpisce anche gli Enti di assistenza
Dal 10 maggio scatteranno i controlli su Ipab e Asp sull'osservanza delle regole in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Stabilito il D-day anche per gli istituti di assistenza e beneficenza (Ipab e ASP) con personalità giuridica di diritto pubblico, che a far data dal 10 maggio saranno oggetto di monitoraggio su scala nazionale per far rimuovere le inosservanze riscontrate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, mediante l’adozione di provvedimenti di ordine, e ricorrendone i presupposti, l’avvio di procedimenti sanzionatori.
E’ quanto stabilito con il Comunicato del Presidente del 10 aprile 2015, nel quale si dà atto del quadro di generalizzata inosservanza della l. 190/2012 e dei decreti attuativi da parte di tali Enti che dovranno adeguarsi alle regole di trasparenza e prevenzione della corruzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato nel sito dell’A.N.AC.
In materia di trasparenza, nel comunicato si richiama la FAQ 4.4 a tenore della quale gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013. Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tali soggetti restano comunque inclusi nel novero delle “aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni, che l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
In materia di anticorruzione, invece, viene richiamato dall'Autorità base l’orientamento n. 88 in base al quale le Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ancora non trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), che perseguono scopi di utilità sociale, sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai fini dell’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, tenuto conto che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e che sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi di cui sono composte.
La suddetta previsione si applica anche con riferimento alle A.S.P., nei casi in cui mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico. Per quanto riguarda, invece, le associazioni o le fondazioni, ai fini dell’applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, devono essere individuate caso per caso le caratteristiche, eventualmente, pubblicistiche dei suddetti enti.
Moreno Morando
(11 aprile 2015)
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