Corte di cassazione
Caso Berlusconi - Spinelli: se non vi è un'aggravante per contestare il reato di truffa è necessaria la querela
Gli esiti giudiziali del rapimento avvenuto in una notte dell'ottobre 2012. La sentenza della Suprema Corte n. 15969/2015.
Giuseppe Spinelli, stretto collaboratore di Silvio Berlusconi, fu sequestrato da alcuni malviventi, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2012, in casa sua, per diverse ore con la moglie.
Intorno alle 7,30 del mattino successivo gli aggressori costringevano Spinelli a telefonare a Silvio Berlusconi allo scopo di convincere quest'ultimo a sborsare una cospicua somma di denaro in cambio della cessione di documentazione cartacea e\o su supporto informatico inerente la vicenda del lodo Mondadori, in realtà inesistente e mai posseduta.
Verso le ore 9,00 gli imputati si allontanavano dall'appartamento, senza aver ottenuto alcun concreto risultato.
La polizia arrestava la banda, composta da sei malviventi, quasi tutti già con precedenti penali. Il Tribunale di Milano condannava in particolare il capobanda alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il reato di sequestro di persona finalizzato a violenza privata (riqualificando così il fatto, visto che la tesi della Procura era quella di sequestro di persona a scopo di estorsione). La Corte di appello, condividendo le argomentazione del Tribunale, peraltro ritenendo sussistente anche una tentata truffa all’ex Presidente del Consiglio dei ministri, ha confermato la statuizione di condanna.
Ha proposto ricorso l’imputato soprattutto contestando la condanna per tentata truffa e la Corte di legittimità, Sezione Quinta, con sentenza n. 15969 del 2015, gli ha dato ragione.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, non è consentito al giudice andare a ricercare tra le maglie di un lunghissimo capo di imputazione ogni possibile reato rinvenibile nella analitica descrizione cronologica degli eventi, non essendo lecito confondere la contestazione del reato dalla spiegazione che viene data in ordine ai motivi della sua sussistenza attraverso la narrazione particolareggiata dell’episodio. Va infatti effettuata una distinzione tra la parte contestativa vera e propria e la parte meramente descrittiva del fatto contenuto nel capo di imputazione, che può essere solo utilizzata ai fini dell’eventuale riqualificazione del delitto contestato ma non per la ricerca di ulteriori reati.
La Corte ha considerato che nel nostro ordinamento è previsto dall’art. 521 del Codice di rito, al comma 1, il potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, ma tale diritto deve essere necessariamente correlato a quello dell’informazione in ordine alla “natura dell’accusa” che, in rapporto all’evoluzione del procedimento nella fase processuale, si traduce nel diritto alla contestazione dell’imputazione (consistente non solo nell’enunciazione del fatto, ma anche delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione delle misure di sicurezza).
Se, quindi, il giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella per la quale ha optato l’accusa, non è invece permesso procedere ad una qualificazione giuridica dei fatti riportati nel capo di imputazione al fine di ricercare nuovi e diversi reati, non oggetto di specifica contestazione.
Nel caso di specie la parte narrativa del lungo capo di imputazione parlava solo di “cospicua somma di denaro” manifestando così la sua eccessiva genericità; posto che in assenza di aggravante il reato di truffa è procedibile solo a querela di parte, la mancanza di detta querela impediva al giudice la suddetta ricostruzione.
Fonte: Corte di Cassazione
Rodolfo Murra
(21 aprile 2015)
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