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Corte di Cassazione

Uno scherzo finito male "oltre ogni ragionevole dubbio"

Quando una burla diventa PENALE. La sentenza della Suprema Corte n. 24135 del 10.7.2016.

Quanti di noi possono dire di non aver mai sentito raccontare storie di disagi sul luogo di lavoro che, spesso, degenerano in veri e propri conflitti, in mobbing oppure, nei casi migliori, in semplici dispetti.

Non mancano poi, episodi di scherzi che, se di "cattivo gusto", possono finire all'attenzione del Giudice Penale ed è quanto accaduto ad un'operaia che ha visto definitivamente sfumare qualsiasi possibilità di essere assolta dal reato di lesioni personali (art. 590 codice penale) commesso nei confronti di una collega.
 
Ma veniamo alla vicenda dai contorni, peraltro, anche ironici se si pensa che "l'arma del delitto" è un semplice tubetto di crema per le mani dove l'imputata aveva inserito gocce di una colla che, senza fare pubblicità, in molti conoscono perché veramente potente.
 
Dermatite irritativa da contatto, questa la prognosi della ignara collega che si spalmava la crema sulle mani. 
 
Inutile è stato il tentativo dell'imputata di difendersi sostenendo che per scherzo aveva inserito la colla nel tappo del tubetto, e non nel tubetto non sussistendo prove univoche su quest'ultimo caso in quanto la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione,  con la sentenza n. 24135 pubblicata il 10.7.2016 (Presidente: BLAIOTTA - Udienza: 06/05/2016), ha confermato la condanna per lesioni personali colpose nonché le statuizioni risarcitorie per il danno non patrimoniale riportato dalla vittima, che comprendono tanto il danno biologico quanto quello morale liquidato in via equitativa.
 
Relativamente alla doglianza della non univocità della prova, la Suprema Corte ha affermato che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, "per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello".
 
Morale della favola: sul luogo di lavoro meglio colleghi "incalliti" che "incollati" o "appiccicosi" che con "mani appiccicate".
 

La Direzione

(29 luglio 2016)

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