Senato
Aboliti gli studi di settore: al via gli indici di affidabilità
Premialità per i contribuenti più affidabili, anche con esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Le novità della legge di conversione del decreto fiscale.
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L'Abolizione degli Studi di Settore - Puntata 52 - Stagione II
Con 162 si, 86 no e un astenuto, nella seduta di giovedì 24 novembre, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
In particolare, nelle more della pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale, tra le novità si segnala la norma che stabilisce la soppressione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti. È il Ministro dell'economia e delle finanze che individua con decreto indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.
Ma cos'è l'indice di affidabilità fiscale, il cd indicatore di compliance?
Per cercare di comprendere il cambiamento abbiamo approfondito la materia analizzando i dossier pubblicati dalla Camera e dal Senato e, nello specifico, nelle schede di lettura del Servizio studio del Senato si evidenzia quanto illustrato dalla Sose in una presentazione su "STUDI DI SETTORE - E(ri)voluzione dell’istituto sperimentazione di innovazioni metodologiche" per il quale 'L’indicatore di compliance è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede oggi, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità. Il nuovo indicatore sarà articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività.
Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:
- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
- invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
- il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;
- il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.
Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle Entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità.
In estrema sintesi le 10 principali novità saranno:
1. Indice sintetico di affidabilità/compliance: Rappreseta il posizionamento di ogni contribuene sulla base di a serie di indicatori significativi ( su scala da 1 a 10);
2. Indicatori di normalità economica: Finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi diventano indicatori per il calcolo del livello di affidabilità/compliance;
3. Stima di più "bassi imponibili": Si stima il valore aggiunto è su questa base i ricavi/compensi e il reddito;
4. Dati panel: Stima del modello di regressione su dati panel ( 8 anni invece di 1), che contengono più informazioni e producono stime più efficienti e più precise;
5. Modelli organizzativi (cluster): Nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi. Tendenziale riduzione del numero, maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta del contribuente al cluster;
6. Unica regressione: Non più una regressione per ogni cluster ma un'unica regressione in cui la probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative;
7. Nuovo modello di stima: Stima del valore aggiunto per addetto con utilizzo di una funzione di produzione di tipo cobb–douglas informa logaritma: maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità rispetto al valore aggiunto) è migliore aderenza dei risultati alla realtà economica;
8. Ciclo economico: il nuovo modello di stima coglie l'andamento ciclico e quindi non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);
9. Effetti individuali: I risultati sono personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima;
10. Semplificazione del modello dati: Riduzione delle informazioni presenti nel modello dati.
La Direzione
(24 novembre 2016)
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