Ammortizzatori sociali
Il libero professionista non fa impresa
Ammortizzatori sociali in deroga inibiti per chi svolge attività libero professionale.
La recente riforma degli ammortizzatori sociali, vuole a dire la disciplina in essere, in attesa di nuovi interventi in materia che si esplicheranno nel dibattito del ddl in tema di lavoro, alla ripresa dei lavori parlamentari, ha di fatto escluso i professionisti della possibilità di accedere alle tutele di welfare salariale.
In particolare, al momento, sono esclusi dallo strumento degli ammortizzatori sociali in deroga, i dipendenti degli studi professionali che, in caso di "crisi" dello studio stesso, non possono beneficiare delle misure di sostegno al reddito, quali appunto la "cassa integrazione in deroga" e la "mobilità" come anche l'esclusione da quei strumenti concessi dall 'INPS, quali incentivi alla riassunzione di personale licenziato, in quanto ex dipendenti da "non imprese" ovvero appunto ex dipendenti di studi professionali.
Il problema sorge, quindi, dal fatto che la qualificazione degli studi risulta essere si, quale "datore di lavoro", ma non "impresa" vera e propria. Tale accezione viene così intesa, nel diritto nazionale, mentre, in ambito UE, esiste una diversa qualificazione in quanto "datore di lavoro" e' "qualunque soggetto" che offre lavoro, a prescindere dall'essere o meno imprenditore. Il problema che si pone e' ovviamente di notevole rilevanza in quanto la platea dei lavoratori del settore libero professionale, ammonta a circa un milione di soggetti.
In tale contesto si innesta, come sopra accennato, la posizione dell'Inps che ufficializza e reitera, con il recente messaggio n. 2761/2014, il fatto che gli ex dipendenti di studi professionali, qualora riassunti, non danno diritto agli sgravi previsti per le assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Lo stesso Ministero del Lavoro non ha mai smentito l'Inps sull'argomento. Anche con il recentissimo interpello n.21/2014, dello scorso luglio, infatti, non si è inteso estendere l'ambito, il Ministero ha nuovamente sancito che il nuovo welfare, da gestire su base contrattuale, interessa solo le imprese che hanno un organico oltre i 15 dipendenti; non sono soggette a Cig e Cigs, escludendo,altresì, di fatto i dipendenti degli studi professionali dalle fattispecie di welfare "aziendale" quale è appunto la tipologia dei c.d. fondi di solidarietà bilaterali introdotti dall'ultima riforma sul lavoro, legge 92/2012, per assicurare ai lavoratori tutele specifiche per riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa.
Stefano Olivieri Pennesi
(12 agosto 2014)
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