Ricarica delle Sigarette elettroniche
Senza chiusura di sicurezza scatta la sanzione penale
Gli obblighi di sicurezza dettati dal Ministero della Sanità sui liquidi di ricarica e la tutela penale
Il Ministero della Sanità torna nuovamente a trattare il caso della sicurezza delle sigarette elettroniche fornendo i criteri di classificazione che fanno scattare gli obblighi di sicurezza a tutela dei bambini.
In particolare con riguardo allo specifico caso dei liquidi di ricarica per le sigarette elettroniche contenenti nicotina, il Ministro evidenzia che attualmente, se la miscela è classificata ed etichettata secondo il D. lgs. n.65/03 (consentito fino al 1° giugno 2015), l'obbligo della chiusura di sicurezza scatta per concentrazioni pari o superiori all'1% 2 , mentre le avvertenze riconoscibili al tatto sono da applicarsi per concentrazioni pari o superiori allo 0.1%. In base al Regolamento CLP, di applicazione volontaria fino al 1° giugno 2015, l'obbligo di dotare i contenitori di miscele contenenti nicotina di chiusura di sicurezza scatta a concentrazioni inferiori cioè: pari o superiori allo 0,15%.
In tema di repressione degli illeciti relativi alle suddette chiusure di sicurezza, si osserva che per le miscele contenenti sostanze tossiche, come la nicotina in miscela con percentuale uguale o superiore all'1%, trova applicazione l'articolo 18, cc. 1 e 2, del citato D. lgs.n.65/03, che prevede tutela penale contro le violazioni delle disposizioni in tema d'imballaggio, con ammenda da euro 104 ad euro 5.165 e, nei casi di maggiore gravità, anche la pena dell'arresto fino a sei mesi. Nei casi di volontaria sottoposizione - e comunque dal 1° giugno 2015 - al Regolamento CLP delle miscele in prima immissione in commercio, (quindi con obbligo di chiusura di sicurezza per prodotti con percentuale di nicotina uguale o superiore al 0,15%), trova applicazione la normativa sanzionatoria a carico del fornitore, di cui all'articolo 8, c. 2 del D. Lgs. n.186/2011, che prevede che: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
Angelo Domini
(17 aprile 2014)
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