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Ministero dell'Interno

Separazione o Divorzio, in Comune costa 16 euro

Basta andare due volte davanti all'Ufficiale di Stato civile, anche senza avvocato. La circolare ministeriale sui nuovi adempimenti.

La legge n. 162/2014 ha introdotto importanti novità volte a semplificare le procedure in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha adottato un'apposita circolare per chiarire i nuovi adempimenti.

In particolare con riferimento all'art. 12 ("Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello stato civile") nella circolare si precisa che dall'11 dicembre i coniugi potranno concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio davanti al Sindaco quale ufficiale dello Stato civile.

Si potrà andare alternativamente o presso il comune di residenza di uno degli interessati o il comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

La nuova procedura, peraltro, è semplice: i coniugi dovranno presentarsi in comune due volte a distanza di trenta giorni l'una dall'altra con o senza avvocato.

È, infatti, prevista l'assistenza facoltativa dell'avvocato il quale ove nominato non potrà, tuttavia, sostituire le parti davanti all'ufficiale, che dovranno essere comunque presenti personalmente.

Esclusi dalla possibilità di attivare la nuova procedura sono i coniugi con figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti.

Davanti all'Ufficiale di Stato civile, quindi, i coniugi dovranno effettuare un'apposita dichiarazione circa l'assenza di figli con le condizioni sopra indicate e dichiarare personalmente la loro volontà. L'Ufficiale di stato civile procederà, quindi, a redigere senza indugio l'atto destinato a contenere l'accordo.

È esclusa dall'accordo davanti all'Ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo patrimoniale come ad esempio l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ecc..

In sede di conversione del decreto legge, inoltre, è stato introdotto il Diritto di ripensamento dei coniugi che hanno effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi. Il ripensamento è precluso per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. La modalità è semplice in quanto si è previsto che l'ufficiale quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Se l'accordo riguarda la separazione, i tre anni per richiedere il divorzio decorreranno dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale dello stato civile.

Sui costi nella circolare viene precisato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 12, l'ufficiale dello stato civile, al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo deve esigere il diritto fisso non superiore ad euro 16,00, importo corrispondente all'impostazione fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimoni.

Per scaricare la circolare cliccare Gazzettaamministrativa.it

Enrico Michetti

La Direzione

(3 dicembre 2014)

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