Allevamento di animali
Il Consiglio di Stato salva le colombe nel Comune di Assisi
La perimetrazione del territorio comunale ai fini del codice della strada non produce effetti sulla collocazione degli allevamenti. Il principi espressi dai giudici di Palazzo Spada nella sentenza del 5 dicembre 2014.
Vicenda un po' bizzarra giunge innanzi al Consiglio di Stato, dove si controverte di colombe, notoriamente simbolo di pace, ma non in questo caso, relativamente alle quali il Comune di Assisi, anch'esso icona della pace e simbolo religioso, diffidava però una Azienda agricola ad allontanare le voliere poste ad una distanza inferiore ai cinquanta metri dalla abitazione più vicina entro 3 mesi della frazione di Tor d’Andrea di Assisi.
Il Consiglio di Stato con la sentenza del 5 dicembre ha annullato in parte la sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso proposto dall'Azienda Agricola in quanto ha ritenuto la compatibilità dell’attività di allevamento di colombi in questione con la tipizzazione della zona in cui è insediata, destinata dal piano regolatore generale ad attività agricola.
Precisa il Collegio che l’allevamento di animali rientra nell’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e l’allevamento delle specie avicole in particolare, salvo che per dimensioni e tecniche ricada nell’attività industriale, è considerata agricola per espressa previsione normativa (cfr. legge 3 maggio 1971, n. 419 emanata per l’applicazione dei Regolamenti comunitari n. 1619 del 1968 e n. 95 del 1969), quand’anche abbia un valore preminente rispetto alla terra.
È stato, peraltro inutile per il Comune di Assisi richiamare la disciplina dettata dall’articolo 54 del regolamento comunale di igiene, che si riferisce alla perimetrazione adottata ai fini del codice della strada.
La norma regolamentare, laddove vieta la presenza di stalle, pollai e altri depositi di animali da cortile all’interno dell’abitato del capoluogo e delle frazioni come perimetrati con delibera consiliare fa riferimento ad un atto di pianificazione degli allevamenti zootecnici ispirato a criteri urbanistico – edilizi e igienico - sanitari, che comportano valutazioni di natura latamente tecnico – discrezionale, appartenenti come tali alla competenza dell’organo consiliare.
Tutt’altra natura, chiarisce il Collegio, ha la perimetrazione del centro abitato ai fini del codice della strada, essendo questa predisposta in funzione delle esigenze di organizzazione del traffico, per stabilire i limiti di velocità, la segnaletica e tutto quanto rileva nell’ambito della circolazione stradale.
La differenza tra le diverse perimetrazioni non ne consente un utilizzo al di fuori della finalità per cui è stata adottata ed in particolare ai fini della disciplina urbanistica nella quale ricade anche l’igiene.
Peraltro non è irrilevante che l’articolo 54 del regolamento comunale richieda che la perimetrazione sia adottata con delibera di consiglio comunale, mentre la delibera comunale sopra indicata è atto della giunta comunale.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura dedotta dall'Azienda Agricola in quanto la zona interessata dalla azienda avicola è al di fuori della zona abitata.
Enrico Michetti
Per acquisire la sentenza richiaderla via mail a: info@gazzettaamministrativa.it
La Direzione
(8 dicembre 2014)
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