Corte dei Conti
Finanziere frequentava locali notturni incompatibili con i dolori cervicali: condanna sia penale che per danno erariale
Niente lamenti di dolori, niente collare di Schanz. Dopo la condanna penale per diserzione e truffa militare arriva anche la condanna del Giudice contabile proprio alla Vigilia di Natale.
Con sentenza n. 37/2012, il Tribunale Militare di Verona riconosceva un finanziere colpevole dei reati di diserzione, truffa militare, ritenzione di effetti militari condannandolo alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.
La decisione del Tribunale veniva confermata dalla Corte Militare di Appello di Verona, con la sentenza n. 52/2013.
In particolare, nel giudizio penale veniva accertato che il militare, alla guida di una Mercedes e con a bordo un collega, veniva lievemente urtato da un’automobile condotta dalla fidanzata. Al pronto soccorso, il finanziere veniva dimesso con diagnosi di “trauma distorsivo rachide cervicale” giudicato guaribile in dieci giorni.
Successivamente il finanziere si sottoponeva ad una nuova visita medica che si concludeva con una prescrizione di 15 giorni di riposo per “trauma del rachide cervicale causa di dolore al moto pronatorio e rotatorio”. Alla successiva visita, gli venivano riscontrate contratture muscolari e della colonna, con una prognosi di 35 giorni.
La sentenza di primo grado confermata integralmente in appello, accertava:
- che l’incidente era assolutamente inconsistente, trattandosi di una collisione laterale, a velocità estremamente ridotta, senza richiesta di danni da parte del finanziere, e con danni minimi all’altra auto, anche testimoni confermavano l'inconsistenza di impedimenti fisici.
A conferma della convinzione della Corte che l’imputato potesse svolgere il servizio, il fatto che nel periodo in questione l’imputato abbia trascorso i giorni di assenza dal servizio frequentando bar, locali notturni e sale da gioco. Alcuni di questi locali, precisa la Corte, "si frequentano in ore notturne, quando comunemente l’organismo ha bisogno di riposo, e cioè quando chi davvero soffre di una patologia tende a ritirarsi a casa, per riprendersi dai disagi del giorno. Tutti questi locali, inoltre, impongono ai frequentatori posture decisamente sconsigliabili a chi soffra di dolori cervicali: le consumazioni avvengono in piedi, o su bassi divanetti, o su sgabelli privi di schienale; inoltre, in un andirivieni di avventori che costringe a frequenti spostamenti del corpo, e che non permette mai un completo rilassamento della schiena, come invece un vero malato può fare comodamente solo a casa propria".
Sono state ritenute rilevanti, inoltre, le circostanze che con altre persone il finanziere non si sia lamentato dei dolori, e che non sia stato visto col collare di Schanz.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con sentenza del 24 dicembre 2014, n. 237, dopo aver accertato che durante il periodo di assenza dal servizio il finanziere ha tenuto un regime di vita assolutamente incompatibile con una infermità invalidante, ha ritenuto che la retribuzione fosse stata indebitamente percepita. Su tali basi ha accolto la domanda della Procura erariale condannandolo ad € 3.162,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
La Corte ha, inoltre, ritenuto fondata anche la domanda della Procura intesa ad ottenere il risarcimento del danno da disservizio, quantificato, in via equitativa in € 1.581,00.
Il danno da disservizio costituisce una posta di nocumento che, secondo la ormai consolidata e condivisa giurisprudenza, si risolve nel pregiudizio - ulteriore rispetto al danno patrimoniale diretto - recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell’apparato pubblico, concretandosi, ad esempio, in una o più delle seguenti fattispecie:
- mancato conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività dell’azione e della attività di una Pubblica Amministrazione;
- dispendio di energie per la ricostruzione di contabilità mancanti o contraffatte;
- costo sostenuto dall’amministrazione per accertare e contrastare gli effetti negativi sull’organizzazione delle strutture e degli uffici in conseguenza di comportamenti dolosi di un dipendente;
- costi sostenuti per il ripristino della funzionalità dell’ufficio;
- mancato conseguimento del buon andamento dell’azione pubblica;
- dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici.
In buona sostanza, secondo la Corte, si realizza un danno da disservizio quando l’agire pubblico non raggiunge, relativamente al profilo qualitativo, le utilità ordinariamente conseguibili dall’utilizzo di risorse pubbliche, così determinandone una sostanziale dilapidazione.
La Corte dei Conti, quindi, ha ritenuto che dalla condotta dolosa del convenuto sia derivato anche un danno da disservizio quantificato in € 1.581,00, con tanti auguri di buon Natale!
Enrico Michetti
La Direzione
(28 dicembre 2014)
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