Corte di Cassazione
Commercio di sostanze dopanti: condannato il pusher degli atleti
La perizia non occorre. Gli ermellini chiariscono la portata dell'art. 9 della L. n. 376/2000.
I giudici di Piazza Cavour confermano il dispositivo della Corte territoriale, chiarendo l’evoluzione giurisprudenziale sulla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (L. n. 376/2000).
Sui reati di doping la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte, gli orientamenti erano contrastanti tra chi appoggiava la “tesi ricognitiva” e chi la “tesi costituiva”in ordine al carattere, tassativo o meno, delle tabelle ministeriali contenenti la ripartizione in classi dei farmaci dopanti. Le Sezioni Unite, intervenute per dirimere il contrasto, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “ le ipotesi di reato previste dall’art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 sono configurabili anche per i fatti commessi prima della emanazione del decreto Ministro della salute, in data 15 ottobre 2002, con il quale, in applicazione dell’art. 2 della stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping” ( S.U. 29. 11. 2005 n. 3087, P.M. in proc. Cori ed altri, RV. 232557; conformi Sez. 3^ 27.2.2007 n. 21092, Pomari, Rv. 236740; Sez. 2^ 29.3.2007, P.G. in proc. Giraudo, Rv. 237035). Quel che rileva è il significato meramente cognitivo e non costitutivo della classificazione delle sostanze, con la conseguenza che è sufficiente l’inserimento di un farmaco ( o di un suo composto) all’interno delle classi suddette per affermare la natura illecita – dal punto di vista penale – della sostanza commercializzata o detenuta a tale fine qualificata come dopante.
In questo senso si è pronunciata recentemente la Suprema Corte (sentenza n. 36700/2014 - depositata in cancelleria il 3 settembre 2014) chiudendo una vicenda su un commercio illecito di sostanze dopanti.
La Corte d’appello di Trento aveva ritenuto sufficienti alcuni elementi oggettivi emersi durante l’istruttoria.
Da un lato, le analisi sulle sostanze sequestrate svolte dai NAS dei Carabinieri avevano evidenziato una “sostanza farmaceutica ad azione anabolizzante”, il Metandrostenolone, un derivato dal testosterone. Quest’ultimo è adoperato, secondo la comune scienza medica e farmacologica, per la sua proprietà anabolizzante che incide sul corpo umano, favorendone l’accrescimento della massa muscolare e diminuendo la sensazione di affaticamento.
D’altro canto, in sede di interrogatorio, l’imputato ammetteva di essersi procurato in Moldavia sostante anabolizzanti.
Ciò era bastato alla Corte territoriale per riconoscere la responsabilità penale dell’imputato. Le circostanze, infatti, rendevano del tutto superfluo l’esperimento di una perizia volta ad accertare l’esatta natura di tali sostanze. E nello stesso senso, a nulla servivano le argomentazioni difensive volte a richiedere un accertamento di un perito, questo perché l’imputato, scegliendo il rito speciale aveva accettato le risultanze processuali emerse sino a quel momento.
La Cassazione rigetta il ricorso.
Gianmarco Sadutto
(8 settembre 2014)
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