Diritti reali
Servitù di parcheggio: uno studio ad hoc del Notariato
Il C.N.N. ha analizzato i contenuti della sentenza n. 23704/2014 della Suprema Corte di Cassazione.
Nell’articolo pubblicato il 12 novembre 2014 sul QPA, avevamo attenzionato la sentenza n. 23708 del 6.11.14, con la quale la Corte di Cassazione aveva annullato, senza rinvio, la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che aveva a suo tempo riconosciuto la configurabilità di una servitù di parcheggio.
Nel caso specifico, una signora aveva chiamato in giudizio la società alla quale il padre aveva, a suo tempo, venduto un piccolo appezzamento di terreno. La Sig.ra chiedeva che venisse accertato che su tale appezzamento godeva di servitù di parcheggio.
Nei due giudizi di merito i giudici avevano accertato l’esistenza di questo diritto, così come da contratto stipulato tra il proprietario del suolo e la società convenuta in giudizio dall’attrice.
La società soccombente, tuttavia, aveva proposto ricorso per Cassazione, ritenendo non configurabile “secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte” il diritto ad una servitù di parcheggio.
La Cassazione aveva accolto il ricorso, "affermando la nullità per impossibilità dell’oggetto dell’atto di riconoscimento o di costituzione di servitù".
Il Consiglio Nazionale del Notariato (C.N.N.) ha approfondito l’interessante questione, che indubbiamente incide sulle posizioni di svariate migliaia di soggetti che si trovano nella stessa situazione.
Lo studio in esame è stato approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 6-8 maggio scorso e pubblicato pochi giorni fa sul sito del C.N.N..
In sostanza, dall’analisi sul tema in questione, emerge come “la posizione della Cassazione sintetizzata nella sentenza 23708/2014 incide in modo diretto sull’attività del Notaio e, in generale, sul giurista che intenda dar vita ad un contratto che costituisca una servitù di parcheggio (ma non solo di parcheggio)”.
“La pronuncia”, evidenzia il Consiglio Nazionale del Notariato, “è stata immediatamente oggetto di commenti negativi”. La Cassazione, secondo alcuni commenti, avrebbe statuito che il parcheggio di autovetture non può mai essere posto a contenuto di un diritto di servitù, in quanto fa ad esso difetto la “realità” cioè la riferibilità dell’utilità al fondo dominante”.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, al contrario, ha inteso dimostrare che “la Cassazione non ha affatto sancito una vera e propria inconfigurabilità della servitù di parcheggio come tale ovvero la nullità in generale di ogni e qualsiasi contratto che costituisca una servitù di parcheggio, ma soltanto la nullità delle clausole portate alla sua attenzione e delle servitù con esse costituite.
In altre parole, sostiene il C.N.N., “la servitù di parcheggio può essere oggetto di valida costituzione, purché siano osservate regole precise, che tengano conto della struttura del diritto reale di servitù”.
Dall’esame della giurisprudenza, evidenzia il Consiglio Nazionale del Notariato, “si ottiene una linea di demarcazione fondamentale per capire quando ed in che modo la convenzione relativa ad una servitù di parcheggio (e non solo di questo tipo) possa assurgere a valida costituzione di un diritto reale su cosa altrui”.
Per saperne di più:
vai allo Studio del C.N.N.
Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato
Moreno Morando
(22 agosto 2015)
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