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Il Consiglio di Stato blocca il pompiere sdentato
Il possesso dei requisiti psico-fisici dei candidati a posti nel pubblico impiego nella sentenza del 26 agosto 2015 n. 4017.
Aveva già prestato servizio precario nel personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, quindi, appena indetta una procedura selettiva diretta alla stabilizzazione del personale volontario, l'aspirante a vigile effettivo presentava la domanda e veniva sottoposto agli accertamenti dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale previsti dal bando.
La Commissione medica, però, lo escludeva per perdite dentarie multiple nella misura di 16, per un totale di denti mancanti non sostituiti da protesi fissa pari a 12 elementi. Di qui l'avvio del contenzioso che è giunto fino al Consiglio di Stato.
Tema centrale della controversia è l’applicazione del D.M. n. 78 dell’11.3.2008 – che ha introdotto requisiti di idoneità psicofisica più rigorosi rispetto a quelli posseduti al momento della domanda e previsti dal precedente D.M. n. 228 del 3.5.1993 – alla procedura selettiva indetta con D.M. n. 3747 del 27.8.2007.
Secondo l'aspirante vigile effettivo il Ministero dell’Interno non avrebbe potuto disporre la sua esclusione per effetto dell’applicazione di un regolamento, approvato con decreto ministeriale, n. 78 dell’11.3.2008, entrato in vigore successivamente alla data di indizione della procedura selettiva (30.7.2007).
Di diverso avviso è, invece, la Terza Sezione del Consiglio di Stato che con sentenza del 26 agosto 2015 n. 4017 ha affermato come ai sensi dell’art. 2, lett. g), del citato D.M. 3747 del 27.8.2007, è previsto il «possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni».
Si tratta di un rinvio mobile alla disciplina regolamentare che stabilisce il possesso dei requisiti psico-fisici, disciplina che non rimane quindi cristallizzata al momento di indizione della procedura e di partecipazione alla gara, e pertanto la successiva modifica apportata dal D.M. n. 78 dell’11.3.2008 non costituisce indebita applicazione retroattiva di una disciplina regolamentare sopravvenuta, recante requisiti più rigorosi per l’ammissione alla procedura.
Il rinvio dell’art. 2, comma 1, lett. g), espressamente previsto dal bando, è stato quindi considerato dal Collegio come dinamico e non statico, perché rivolto alla fonte regolamentare dei requisiti nel suo contenuto attuale, quale vigente, cioè, al momento degli accertamenti sanitari e sino all’ammissione in ruolo dei candidati.
Diversamente ragionando, sottolinea il Supremo Consesso -si perverrebbe alla illogica conclusione di reclutare personale che, al momento degli accertamenti sanitari, non è più in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio, nonostante il bando preveda espressamente che tali requisiti non siano cristallizzati nel D.M. n. 228 del 3.5.1993, ma siano soggetti anche alle eventuali ulteriori previsioni recate da successive modificazioni e integrazioni evidentemente sino alla conclusione della procedura.
Conclude il Consiglio di Stato evidenziando come sia un principio consolidato nella giurisprudenza che i requisiti psico-fisici dei candidati a posti nel pubblico impiego devono essere posseduti unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento stesso.
Nel merito, quindi, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione dell'appellante, per aver un totale di denti mancanti – non sostituiti da protesi fissa – superiore a 12 elementi, in contrasto con quanto prevede l’art. 1, comma 2, all. B, punto 8, del D.M. n. 78 dell’11.3.2008, vigente al momento della visita medica e applicabile in forza delle disposizioni del bando,"né rileva il fatto che non sarebbe stato impossibile impiantare una protesi dentaria suppletiva prima della visita medica, che ha riscontrato l’edentulia in questione, assumendo valenza decisiva il mero dato oggettivo delle perdite dentarie multiple pari a 16 elementi all’atto della visita, rilevato dalla Commissione medica".
Enrico Michetti
La Direzione
(27 agosto 2015)
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