Consiglio di Stato
Mediazione, le spese di avvio si pagano anche con un nulla di fatto
I Giudici di Palazzo Spada bocciano la sentenza n.1351/2015 del TAR Lazio che aveva escluso il rimborso.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1694 depositata il 22 aprile scorso, ha ripristinato l'obbligo di pagamento delle spese di avvio, e di quelle documentate, relative al primo incontro di mediazione.
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 1351 del 2015, aveva dichiarato l'illegittimità dell'obbligo, per le parti, di corrispondere le spese di avvio del procedimento di mediazione, tutte le volte in cui il primo incontro (così come previsto dal “decreto del Fare”) si fosse concluso con un nulla di fatto.
Si è quindi instaurato il giudizio di appello - a seguito del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dello Sviluppo Economico, contro l'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) - nel quale, la Sez. IV del Consiglio di Stato, ha esaminato la domanda di sospensione dell'efficacia della pronuncia citata del TAR Lazio.
Il Consiglio di Stato in via cautelare ha ritenuto che la domanda fosse degna di accoglimento, nella parte in cui veniva censurato la decisione del TAR di dichiarare illegittimo l'obbligo di pagamento.
Infatti, secondo i Giudici di Palazzo Spada, quando il Legislatore ha inteso esonerare le parti dal pagamento del compenso della mediazione - nel caso in cui il primo incontro si sia chiuso negativamente - ha voluto esentarle solo in riferimento all'onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione.
Al contrario, le spese di avvio - che comprendono, a loro volta, da un lato le «spese vive documentate» e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – «ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso”...».
In conclusione, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha, pertanto, accolto la domanda cautelare, limitatamente all'esclusione del rimborso delle spese di avvio ed ha rinviato la trattazione di tutte le altre questioni sollevate alla sede del merito. Ne consegue che le parti devono versare all'organismo di mediazione le spese di avvio, nonché corrispondere le spese vive documentate (come, a titolo esemplificativo, il costo delle spese postali o simili).
Per maggiori informazioni:
Decreto 18 ottobre 2010, n. 180
Moreno Morando
(27 aprile 2015)
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