Riforma della Giustizia
In vigore la negoziazione assistita: in causa solo senza accordo
Obbligo per gli avvocati di avviare un tentativo di negoziazione assistita prima del deposito della domanda giudiziale nelle controversie per il risarcimento del danno da sinistri stradali e recupero di somme, fino a 50mila euro, a qualsiasi titolo dovute.
Tale nuova procedura gestita direttamente dagli avvocati delle parti è diretta, nel caso di materie escluse dalla mediazione obbligatoria, al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.
In base alla nuova normativa, l'avvocato prima di iniziare una causa giudiziale deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e, solo qualora l’altra parte non aderisca all'invito entro 30 giorni o lo rifiuti, l'avvocato potrà iniziare il processo.
L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.
Se, invece, l’invito viene accettato, si procede alla redazione della convenzione di negoziazione ovvero alla redazione di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.
La negoziazione assistita è condizione di procedibilità per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per chi chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a cinquantamila euro (fuori dai casi previsti dalla normativa sulla mediazione art. 5, comma 1 bis D.lgs n. 28/2014).
La convenzione di negoziazione, redatta in forma scritta a pena di nullità, deve precisare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.
L'oggetto della controversia non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto il compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. A tal fine la parte deve depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dallo stesso avvocato, nonché produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
Enrico Michetti
La Direzione
(8 febbraio 2015)
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