Gazzetta Ufficiale
Sciopero nei servizi pubblici: rafforzato il ruolo della Commissione di Garanzia
È consentito all'Autorità, in sede di audizione delle parti, formulare una proposta di risoluzione della controversia. Conseguenze in caso di mancata partecipazione al procedimento, senza giustificato motivo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2015 è stata pubblicata la delibera della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali recante "Delibera interpretativa dell'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni".
In particolare l'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, prevede che la Commissione "ricevuta la comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, puo' assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale puo' invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione".
Tale disposizione consente alla Commissione di attivare non soltanto un potere di verifica in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi procedurali di natura preventiva, dettati dalla disciplina in vigore, ma anche, e soprattutto, un'indagine rivolta ad accertare l'esistenza di possibili spazi per una composizione della vertenza, attraverso l'assunzione di informazioni e/o la convocazione delle parti in apposite audizioni.
Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettivita' del sistema di relazioni industriali è consentito alla Commissione, in sede di audizione delle parti, previo accertamento della sussistenza di ulteriori margini compositivi, formulare una proposta di risoluzione della controversia.
Nel rispetto del principio costituzionale della libertà sindacale, tale proposta non avra' carattere vincolante per le parti, salvo nel caso in cui esse, aderendovi espressamente, la facciano propria, conferendole i caratteri di un vero e proprio
accordo transattivo concluso dinanzi ad un'autorita' amministrativa indipendente. In tal caso, lo stesso accordo avra' efficacia obbligatoria tra le parti sociali e, al pari di altri accordi collettivi, potra' essere fatto valere dinanzi alle autorita' giurisdizionali competenti in caso di eventuale inadempimento.
Da ultimo, nella delibera si precisa che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di composizione del conflitto promosso dalla Commissione, nonche' la mancata attuazione della proposta di risoluzione della controversia, ratificata dalle parti sociali, puo' essere oggetto di un autonomo procedimento di valutazione del comportamento dei soggetti coinvolti anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni (lettere h) ed i) dell'art. 13, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni).
La Direzione
(2 gennaio 2015)
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