Corte di giustizia UE
Nei voli dagli aeroporti UE la tariffa esposta nel sistema di prenotazione elettronica deve indicare il prezzo finale
I principi stabiliti nella sentenza nella causa C-573/13 Air Berlin / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände.
L'Unione federale tedesca delle centrali ed associazioni dei consumatori ha contestato dinanzi ai giudici tedeschi le modalità di presentazione delle tariffe passeggeri nel sistema di prenotazione elettronica della Air Berlin quale vigente nel novembre 2008.
Una volta selezionati la data e l'aeroporto di partenza e di arrivo, il sistema di prenotazione presentava in una tavola riassuntiva i possibili collegamenti (1) . Il prezzo finale (2) per persona era indicato non per ogni collegamento esposto, bensì unicamente per il collegamento preselezionato dalla Air Berlin ovvero per il collegamento sul quale il cliente successivamente cliccava.
A parere dell'Unione federale, tale pratica non rispetta i requisiti imposti dal diritto dell'Unione quanto alla trasparenza dei prezzi dei servizi aerei (3). L'azione inibitoria proposta dall'Unione federale nei confronti della Air Berlin è stata accolta nei due primi gradi di giudizio. La Air Berlin ha quindi adito il Bundesgerichtshof (Corte federale suprema, Germania). Detto giudice chiede ora alla Corte di interpretare la normativa dell'Unione (4) relativa alle tariffe dei servizi aerei in partenza da un aeroporto dell'Unione (5).
Con la sentenza odierna, la Corte afferma che, nell'ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto della controversia, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione. Ciò vale non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì per ogni servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.
Tale interpretazione risulta tanto dal tenore quanto dalla ratio e dall'obiettivo della normativa dell'Unione, volta a garantire che i clienti possano operare un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai vari vettori.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
1. La tavola indicava gli orari di partenza e di arrivo.
2. Il prezzo finale è composto dalla tariffa del relativo volo, dalle tasse e dai diritti, dal supplemento dovuto per il cherosene e dalle spese di gestione.
3. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).
4. In particolare, il prezzo finale da pagare deve essere precisato sempre e deve includere la tariffa passeggeri o la tariffa merci applicabile nonché tutte le tasse, i diritti, i supplementi e gli oneri applicabili, inevitabili e prevedibili alla data di pubblicazione (articolo 23, paragrafo 1, del regolamento).
5. Più in particolare, la normativa si applica agli aeroporti situati sul territorio di uno Stato membro cui si applica il Trattato. Il regolamento incoraggia tuttavia i vettori aerei dell'Unione a indicare parimenti il prezzo finale dei propri servizi aerei in partenza da paesi terzi e con destinazione nell'Unione.
Fonte: Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La Direzione
(18 gennaio 2015)
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