Corte di Cassazione
Istallazione di climatizzatori e condizionatori, senza S.C.I.A scatta la sanzione penale
Se collocati all'esterno dei fabbricati è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività. Sanzione amministrativa solo se conformi alle previsioni degli interventi urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia in vigore.
Sarà un lungo freddo inverno a cui seguirà una calda afosa estate, con meno soldi, per il titolare di un esercizio commerciale che per aver istallato un condizionatore d'aria fuori dal negozio è stato condannato a 23.000,00 euro di ammenda e alla pena di gg. 15 di arresto. Per fortuna l'arresto è stato poi sostituito nella corrispondente pena pecuniaria di 570,00 euro, così rideterminando complessivamente la pena inflitta in euro 23.570,00 ed evitando di finire 15 giorni "al fresco"!
La Cassazione ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dell'esercente dell'esercizio commerciale in quanto i climatizzatori o i condizionatori, per consolidata giurisprudenza amministrativa, costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati all'esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall'art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001.
Questo il principio sancito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 952/2015 (udienza del 7 ottobre 2014 - Presidente Teresi Alfredo, Estensore Di Nicola Vito) sulla base del quale è costato caro al proprietario di un esercizio commerciale aver installato fuori dal proprio negozio, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore d'aria.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato come l'esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati alla SCIA, non conformi alle previsioni degli interventi urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 44 lett. a) del D.P.R, n. 380/2001 in quanto solo in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità della DIA (ora SCIA), ma conformi alla disciplina citata è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso decreto n. 380/2001.
Enrico Michetti
La Direzione
(29 gennaio 2015)
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