Trasparenza
Politici: le precisazioni di Cantone sulla pubblicazione delle situazioni patrimoniali
Con una nota del 3 giugno il Presidente dell'Anticorruzione ha limitato gli oneri amministrativi in alcuni casi specifici.
Sul QPA del 25 maggio abbiamo dato notizia della nota, pubblicata lo stesso giorno, con la quale il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, aveva evidenziato che - in base alla previsione dell’art. 45, comma 4, del d.lgs. 33/2013 - l'ANAC controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del decreto stesso, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati i cui dati siano stati omessi.
Nell'articolo citato del Quotidiano della Pubblica Amministrazione si precisava che l'art. 14 del d.lgs. n.33/2013, in particolare, riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico.
La norma in questione, nel primo comma - con specifico riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale - obbliga le rispettive pubbliche amministrazioni a pubblicare una serie di documenti ed informazioni di tutti i propri componenti, vale a dire:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualunque natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (in sostanza: le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni iscritti ai pubblici registri, le azioni di società, la dichiarazione dei redditi, le spese e le obbligazioni assunte in campagna elettorale), nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 (che riguardano le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione) della medesima legge, come modificata dal decreto n. 33/2013, limitamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
Il comma 2 dello stesso articolo 14 del d.lgs. n. 33/2015, inoltre, obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare i dati sopra elencati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
Nella nota richiamata del 25 maggio scorso, il Presidente Raffaele Cantone rilevava che l’ANAC ritiene necessario coordinare la previsione in argomento con quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, sulle sanzioni per la mancata comunicazione dei dati da parte degli interessati.
L’accertamento delle violazioni in questione è stato regolato dalla delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 che ha modificato la disciplina dettata in precedenza dalla delibera ANAC - CIVIT n. 66/2013.
In particolare, e diversamente dal passato in cui al procedimento sanzionatorio si provvedeva con regolamento di ciascuna amministrazione, ora è l’ANAC che contesta la violazione, ai fini dell’irrogazione in misura ridotta della sanzione, al soggetto che abbia omesso la comunicazione dei dati per la pubblicazione.
L’Autorità, pertanto, concludeva Cantone, procederà con decorrenza dal 25 maggio 2015 alla pubblicazione dei nominativi in argomento, con l’avvio della contestazione nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati.
Con un comunicato del 3 giugno, il Presidente dell'Autorità Antiorruzione ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni, in riferimento all’obbligo di pubblicazione di documenti ed informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 e secondo le indicazioni fornite dalla delibera A.N.AC. n. 144/2014.
In particolare, il Presidente dell'ANAC precisa che, per limitare gli oneri amministrativi, qualora i soggetti di cui occorre pubblicare tali dati siano già titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale, regionale e locale, presso altre pubbliche amministrazioni, verificato il corretto assolvimento di tali obblighi presso tali amministrazioni nel rispetto dei principi di qualità delle informazioni di cui all’art.6 del d.lgs. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione può ritenersi assolto indicando, accanto a ciascun nominativo, il link dell’amministrazione dove i dati risultano già pubblicati.
Fonte: A.N.AC.
Moreno Morando
(4 giugno 2015)
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