Formazione
Sicurezza sul lavoro....basta la parola...
Determinante e' aver fatto la formazione sulla sicurezza, non anche la effettiva regolarità degli organismi paritetici dispensatori della attività formativa.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria nota n.9482/2015, ha ritenuto dover chiarire, rispetto ad un "quesito" di una propria sede/Direzione territoriale, l'operato tenuto da parte dei propri uffici periferici circa la "sanzionabilita' delle aziende" che hanno si' svolto, e quindi impartito, ai propri dipendenti, la relativa "formazione" in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ma per mezzo di "organismi paritetici irregolari", carenti - quindi - dei requisiti di legge e con ciò, non di meno, aver svolto la relativa ed obbligatoria formazione "sufficiente ed adeguata".
La nota Ministeriale, menzionata, chiariscesce e indirizza quindi, di fatto, l'operato di alcuni suoi uffici che, di contro, hanno applicato forzatamente la sanzione che prevede altresi' l'arresto da 2 a 4 anni e un'immenda da euro 1.315,20 a euro 5.699,20. (combinato disposto commi 1e12 art.37 d.lgs.81/2008 carenza di formazione "non sufficiente ed adeguata")
Il T.U. sulla sicurezza, d.lgs. n.81/2008, prevede, tra l'altro, l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare, ad ogni lavoratore, una formazione sufficiente ed adeguata in materia (vedi art.37 del T.U.). Segnatamente, si prevede che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro, con oneri a carico del datore di lavoro ed in "collaborazione con organismi paritetici", se "presenti nel settore e nel territorio" pertinente.
Il datore di lavoro e', quindi, tenuto a chiedere la collaborazione degli "organismi paritetici" in possesso di "ambedue" le caratteristiche teste' citate. Gli organismi paritetici vengono definiti dall'articolo 2 del T.U. sulla sicurezza, ovvero: "organismi costituiti" ad iniziativa di una o piu' associazioni di datori e prestatori di lavoro "comparativamente più rappresentative" a livello nazionale. Criterio determinante e' quindi la rappresentatività comparativa a livello nazionale di "ambedue le parti".
In definitiva, il Ministero indica una netta distinzione rispetto alla possibile "sanzionabilita' ovvero, l'assicurare la formazione ad ogni lavoratore sufficiente ed adeguata, quale inadempienza sanzionata. Impartire la formazione "obbligatoriamente" in collaborazione con organismi paritetici, quale inadempienza, non sanzionabile.
istituzionale: risposta a quesiti
Stefano Olivieri Pennesi
(12 giugno 2015)
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