GIUSTIZIA CONTABILE
Corte dei Conti: quando l'affidamento di incarichi esterni fa scattare il danno erariale
Impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno della P.A. e legittimità dell'istruttoria avviata sulla base di articoli di stampa nei principi sanciti nella sentenza n. 36/2015.
Sussiste danno erariale qualora l’amministrazione ricorra all’affidamento di incarichi esterni se questi, invece, potevano essere svolti da personale interno. Così ha statuito la Corte dei conti, sez. giurisdizionale della Basilicata, con la sentenza n. 36 del 2015.
Infatti l’art. 7, co 6, del d.lgs. n. 165/2001 indica quale presupposto necessario per il legittimo conferimento di incarichi esterni, quello dell’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno all’amministrazione.
Il successivo art. 1, comma 11, della l. n. 311/2004 (c.d. legge finanziaria 2005), inoltre, specifica che l’affidamento di incarichi esterni all’amministrazione:
- deve essere adeguatamente motivato;
- determina responsabilità erariale se avviene in difetto dei presupposti di legge.
Sulla scorta delle predette norme, il giudice contabile (Corte dei conti, sez. riunite, delibera n. 6 del 16.2.2005) ha elaborato i criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterne, tra i quali quello della reale ricognizione dell’impossibilità di provvedere con personale interno.
Nel caso di specie, oggetto dell’incarico conferito dalla P.A. era un’attività particolarmente complessa per l’espletamento della quale veniva attribuito al personale interno un brevissimo tempo (8-10 giorni). Il Collegio ha, pertanto, ritenuto che l’inerzia del personale, seguita all’invito di formulare proposte, non può intendersi quale accertata impossibilità di provvedere con risorse interne.
Infine, un ulteriore elemento che emerge dalla sentenza citata è quello relativo alla legittimità dell’inizio dell’attività istruttoria da parte della procura a seguito dell’acquisizione della notizia di danno da un articolo di stampa. Quest’ultimo infatti, secondo le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. n. 12/2011/QM), costituisce una specifica e concreta notizia di reato di cui all’art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009. Il Collegio ritiene che l’articolo di stampa oggetto della questione riportava:
- un fatto specificamente individuato;
- un fatto non ipotetico: era più che verosimile, infatti, che da esso poteva derivare pregiudizio per gli interssi finanziari pubblici.
Pertanto, è stata ritenuta legittima l'attività istruttoria espletata dalla procura contabile, perchè fondata su una notizia di danno specifica e concreta.
Roberta Notarfrancesco
(5 luglio 2015)
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