Agenzia delle Entrate
Separazione consensuale: esentasse le operazioni di trasferimento immobiliare
Nella Risoluzione n. 65/E/2015 affrontato il tema della tassazione, ai fini dellimposta di registro, degli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, ha trattato il tema della tassazione, ai fini dell’imposta di registro, della convenzione di negoziazione assistita di separazione personale.
In particolare, un avvocato aveva rappresentato il caso di due coniugi che intendono separarsi. Gli accordi in corso di perfezionamento prevedono anche la cessione, da parte della moglie al marito, della piena proprietà di un immobile e la costituzione di usufrutto, da parte del marito in favore della moglie, su un altro immobile.
Il legale faceva presente che i coniugi vorrebbero addivenire al perfezionamento degli accordi utilizzando il nuovo strumento giuridico della 'convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale', introdotto dall'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
L’avvocato dai due coniugi intende conoscere se possa trovare applicazione, anche per il caso di specie, l'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che prevede l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa per "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A parere del legale, anche nel caso rappresentato può trovare applicazione la norma agevolativa prevista dal citato articolo 19. La norma in esame, infatti, non circoscrive l'esenzione ai soli provvedimenti giudiziari.
Nell'ipotesi in cui non fosse riconosciuta l'esenzione predetta anche per gli accordi di natura patrimoniale, adottati nell'ambito della convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, si realizzerebbe, a parere dell'avvocato interpellante, un grave impedimento all'attuazione del nuovo istituto ed al raggiungimento dello scopo dallo stesso perseguito, ovvero 'degiurisdizionalizzazione', cioè l'alleggerimento del carico giudiziario, attraverso la 'privatizzazione' di alcuni procedimenti.
Con la Risoluzione in esame le Entrate hanno chiarito che le agevolazioni di cui si discute si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici 'relativi' al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Come precisato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2003, n. 202, l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole.
Così come precisato con la circolare del 29 maggio 2013, n. 18, l'esenzione recata dal citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile, oltre che agli accordi di natura patrimoniale riferibili direttamente ai coniugi, anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Con riferimento al quesito proposto, il Dipartimento rileva che con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (rubricato 'Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione di arretrato in materia di processo civile) convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, sono state introdotte nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire la riduzione del contenzioso civile, prevedendo, da un lato, la possibilità di trasferire in sede arbitrale procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo.
In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto, ovvero la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto "La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo...".
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014, poi, "La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio...".
L'accordo concluso tra i coniugi a seguito della convenzione deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, qualora non ravvisi irregolarità, concede il nulla osta per procedere agli adempimenti di competenza ovvero, in presenza di figli minori, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, rilascia apposita autorizzazione quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli.
Il comma 3 dello stesso articolo 6 prevede, inoltre, che "l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio...".
L'accordo concluso secondo le descritte modalità produce, dunque, i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio; come evidenziato, infatti, in base a detti accordi, se ritenuti regolari dal Procuratore della Repubblica, possono essere effettuate le dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi.
Data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, a condizione che dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Per avere informazioni più dettagliate:
vai al testo integrale della Risoluzione n.65/E
Moreno Morando
(17 luglio 2015)
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