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Trattamenti pensionistici

Pensioni, la nota del Senato sull'illegittimità del blocco della perequazione

La nota n. 71 del Servizo Studi sulla sentenza della Corte Costizionale n. 70/2015.

 La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l'illegittimità della norma(1che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS(2.

Sull'argomento è stata dedicata la Nota Breve n. 71 del Servizio Studi che ha chiarito il quadro giuridico e le motivazioni della sentenza.

  • Quadro giuridico della perequazione automatica conseguente alla sentenza n. 70 del 2015

    La perequazione automatica (o indicizzazione) fa riferimento all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto(3e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

    Le norme sulla perequazione sono state oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche, spesso di natura transitoria. Una specifica disciplina transitoria, come si dirà, trova applicazione per il triennio 2014-2016.

    Riguardo agli anni 2012 e 2013, oggetto in via diretta della norma dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70 del 2015, per effetto di quest'ultima - e fatte salve le eventuali norme che verranno adottate in materia - il quadro giuridico di riferimento (sulle misure della perequazione) è costituito dalla disciplina a regime già posta dall'art. 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388(4.

    Essa prevede: l'applicazione della perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest'ultimo era pari, nel 2011(5, a 6.088,55 euro e, nel 2012, a 6.253,00 euro); nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento; nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

    In base alla norma ora oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS(6, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate (a titolo di perequazione automatica) con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente che deriva dalla norma in oggetto (ora dichiarata illegittima) - effetto di rilevanza quantitativa secondaria (sia per la misura dei trattamenti sia per la finanza pubblica) rispetto all'effetto diretto summenzionato - è costituito dal mancato incremento (in séguito alla suddetta mancata liquidazione) della base di calcolo (cioè, dell'importo stesso della pensione) su cui applicare (a decorrere dal 2014) le successive percentuali di perequazione automatica.

    Come accennato, per gli anni 2014-2016, trova applicazione una specifica disciplina transitoria in materia di perequazione automatica, posta dall'art. 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

    Tale disciplina riconosce la perequazione secondo le seguenti misure percentuali:

    • 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
    • 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
    • 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
    • 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
    • 45% (40% nel 2014) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte il trattamento minimo.

    Le misure percentuali si applicano, in base alle norme di cui al suddetto comma 483, sull'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto - anziché alle singole fasce di importo -, con una clausola di chiusura, consistente nella garanzia che la perequazione non possa essere inferiore a quella che si applicherebbe qualora l'importo complessivo del trattamento (o dei trattamenti) fosse pari al limite sottostante l'importo complessivo concreto del soggetto.

    Per il 2014, in base ad una norma transitoria specifica, la perequazione non è stata riconosciuta per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo.

    Sulle motivazioni della sentenza n. 70 del 2015

    La sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei "diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)". Quest’ultimo diritto - afferma la sentenza - "è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.".

    Più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione(7e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre-3 novembre 2010. Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all’art. 1, comma 19, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione - secondo la citata sentenza n. 316 - "per il loro importo piuttosto elevato" presentavano "margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo". La sentenza n. 70 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima - la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316 -. Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati "valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per ilpotere di acquisto del trattamento" pensionistico.

     

  • Note

    1) Norma di cui all'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

    2) Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite, ma inferiore al medesimo limite incrementato della quota di perequazione automatica spettante, l'aumento a titolo di perequazione era in ogni caso riconosciuto, fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

    3) Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

    4) Si ricorda, infatti, che la sentenza n. 70 del 2015 in oggetto ha lasciato immutata la norma che ha abrogato una previgente disposizione sulla perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013. In base a tale disposizione (stabilita dall'art. 18, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e abrogata dal citato art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 2011), la perequazione per gli anni 2012 e 2013 veniva esclusa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS - con l'applicazione, tuttavia, sulla fascia di importo (di tali trattamenti) inferiore a 3 volte il minimo INPS dell'indice di perequazione automatica, nella misura del 70% -. 

    5) Ai fini in esame, rileva, infatti, il valore del trattamento minimo INPS nell'anno di riferimento (cioè, nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima).

    6) Come detto, per le pensioni di importo superiore al suddetto limite, ma inferiore al medesimo limite incrementato della quota di perequazione automatica spettante, l'aumento a titolo di perequazione era in ogni caso riconosciuto, fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

    7) Cfr., in merito alla natura permanente degli effetti, supra.

La Direzione

(10 maggio 2015)

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