Agenzia delle Entrate
Art bonus: le Fondazioni Bancarie possono usufruire del credito d'imposta
Il quesito riguardava la possibilità di assumere direttamente l'obbligazione, facendosi carico dei relativi oneri finanziari ed organizzativi.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione N. 87 del 15 ottobre 2015, si è occupata del c.d “Art bonus”, il “Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura”.
In particolare, le Entrate hanno sottolineato che sono pervenute richieste di chiarimenti circa l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, che ha istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-bonus).
Più precisamente, alcune fondazioni bancarie, aventi come scopo statutario l’intervento nel territorio di riferimento, attraverso l’erogazione di contributi e la promozione di iniziative, e che hanno prescelto, nell’ambito dei settori istituzionali previsti nell’art. 1, comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. n. 153/1999 (cd. ordinamento di settore), il settore dell’“arte, attività e beni culturali”, hanno chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del cd. Art-bonus in relazione agli oneri che sostengono per l’esecuzione di un progetto di restauro e di valorizzazione, sulla base di protocolli d’intesa stipulati con diversi enti territoriali, di un bene pubblico, sottoposto alla tutela della locale Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico ed Etnoantropologico.
Le fondazioni bancarie hanno fatto presente che, sulla base dei suddetti protocolli di intesa, non provvederanno ad erogare le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento sul bene, ma assumeranno l’obbligazione di dare esecuzione ai progetti di restauro e valorizzazione del monumento facendosi carico – in via esclusiva - dei relativi oneri finanziari e organizzativi.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 1 del citato decreto-legge sul c. “Art bonus” introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.
Considerata la competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) in merito all’ambito oggettivo di applicazione della misura agevolativa in esame, questa Agenzia ha chiesto di voler far conoscere il proprio orientamento al fine della definizione condivisa della questione.
Il MIBACT ha chiarito come, a proprio avviso, la descritta fattispecie rientri pienamente in quelle azioni che l’art. 1, DL n. 83/2014 ha inteso promuovere e favorire, introducendo l’agevolazione fiscale “Art-Bonus”, a sostegno delle erogazioni liberali destinate al patrimonio culturale pubblico.
Il Ministero ritiene che la natura dell’azione delineata dalle fondazioni bancarie istanti, infatti, è quella di mecenatismo, posto che, perseguendo lo scopo statutario dell’intervento nel territorio di riferimento attraverso l’erogazione di contributi e la promozione di iniziative nell’ambito dei settori arte e beni culturali, esse non intervengono in alcun modo con uno scopo lucrativo, proprio delle sponsorizzazioni.
Il Mibact precisa, altresì, che il fatto che le fondazioni non trasferiscano le somme di denaro all’ente pubblico territoriale, ma provvedano, direttamente, al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, appare elemento che non influisce sul meccanismo di liberalità.
Come evidenziato, l’importo e la destinazione della donazione sono previamente identificati nei protocolli d’intesa: l’erogazione liberale oggetto di beneficio è quantificata a monte, come somma determinata, e dunque assimilabile a erogazione in denaro.
Il Ministero chiarisce, inoltre, che l’iniziativa intrapresa dalle fondazioni bancarie costituisce un caso di diretta applicazione dell’art. 121, D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale prevede espressamente che gli enti pubblici territoriali possano stipulare protocolli di intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell’arte, attività e beni culturali “al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione”.
In conclusione, con riferimento alla fattispecie rappresentata, conformemente al parere reso dal MIBACT, l’Agenzia delle Entrate ritiene che ricorrono le condizioni soggettive e oggettive che consentono, in via eccezionale, l’applicazione dell’Art-bonus, e che pertanto, le fondazioni bancarie possono fruire del credito di imposta disciplinato dall’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, relativamente alle somme spese per la progettazione e l’esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli di intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Moreno Morando
(16 ottobre 2015)
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