Tribunale UE
Crisi greca: respinto il ricorso di risparmiatori privati italiani contro La BCE per i danni subiti
Il danno patito nel 2012 dai detentori di titoli di credito greci nel quadro della ristrutturazione del debito pubblico dello Stato ellenico non è imputabile alla Banca Centrale Europea.
Il Tibunale dell’Unione Europea, con la Sentenza nella causa T-79/13 Alessandro Accorinti e.a. / BCE si è occupato degli effetti collaterali causati dalla crisi economica che ha interessato la Grecia negli ultimi anni.
In particolare, i Giudici hanno stabilito che il danno subito nel 2012 dai detentori privati di titoli di credito greci nel quadro della ristrutturazione del debito pubblico dello Stato greco non è imputabile alla BCE (Banca Centrale Europea), ma ai rischi economici normalmente insiti nelle attività del settore finanziario.
In sostanza, il Tribunale UE sotiene che, proteggendo i titoli greci detenuti dalle banche centrali nazionali e da lei stessa, la BCE ha esclusivamente agito con l’obiettivo di mantenere la stabilità del mercato monetario.
A fronte della crisi finanziaria e del rischio di default della Grecia, la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri dell’Eurozona (Eurosistema), da una parte, e la Grecia, dall’altra, hanno concluso un accordo il 15 febbraio 2012 secondo il quale i titoli del debito greco detenuti dalla BCE e dalle BCN sarebbero stati scambiati contro nuovi titoli aventi valore nominale, tasso d’interesse e date di scadenza e di pagamento degli interessi identici a quelli dei titoli scambiati, ma con numeri di serie e date di emissione diversi.
Contemporaneamente, le autorità greche e il settore privato hanno concordato uno scambio volontario e uno scarto di garanzia del 53,5% dei titoli detenuti da investitori privati [Private Sector Involvement (PSI)].
L’Eurogruppo contava su una massiccia partecipazione degli investitori privati. A mezzo di una legge del 23 febbraio 2012, la Grecia ha proceduto a scambiare l’insieme di tali titoli, compresi quelli detenuti da investitori che avevano rifiutato l’offerta di scambio volontario, grazie all’applicazione di una “clausola di azione collettiva” (CAC).
I detentori privati hanno allora visto il valore nominale dei titoli scambiati ridursi del 53,5% in relazione a quello dei titoli inizialmente posseduti.
Inoltre, con decisione del 5 marzo 2012, la BCE ha stabilito, come garanzia per le operazioni creditizie dell’Eurosistema, di subordinare l’utilizzo dei titoli di debito greci che non raggiungono la soglia minima di qualità creditizia alla prestazione, da parte della Grecia a favore delle banche centrali nazionali (BCN), di un rafforzamento creditizio, sotto forma di programma di riacquisto.
Più di 200 detentori privati di titoli greci (essenzialmente cittadini italiani), hanno chiesto al Tribunale dell’Unione Europea di condannare la BCE a risarcire il danno loro causato, per un ammontare di 12 milioni di euro, in particolare dall’accordo di scambio del 15 febbraio 2012 e dalla decisione del 5 marzo 2012.
Secondo i ricorrenti, la BCE ha tenuto una pluralità di comportamenti illeciti suscettibili di fondare la responsabilità dell’Unione. Attraverso comunicati stampa e pubbliche dichiarazioni dei presidenti che si sono succeduti (Trichet e Draghi), la BCE si sarebbe opposta, a più riprese, alla ristrutturazione del debito pubblico greco e al default controllato della Grecia.
Inoltre, l’accordo di scambio del 15 febbraio 2012 avrebbe permesso alla BCE e alle BCN di sottrarsi al PSI e, quindi, al taglio forzoso dei titoli imposto dalla CAC. Parimenti, la decisione del 5 marzo 2012 avrebbe ottenuto un programma di riacquisto dei titoli greci a beneficio soltanto delle BCN, nonostante tali titoli non soddisfacessero le condizioni minime di qualità creditizia.
Con il pretesto dei suoi compiti di politica monetaria, la BCE si sarebbe pertanto riservata uno status di creditore di « rango privilegiato » a danno del settore privato. Quindi, senza lo status di creditore privilegiato della BCE e delle BCN e senza il programma di riacquisto accordato alle sole BCN, gli investitori privati non avrebbero mai visto il valore dei loro titoli ridursi e deprezzarsi tanto come invece è avvenuto.
Con la sua Sentenza in esame, il Tribunale UE dichiara che gli investitori privati non possono avvalersi del principio di protezione della buona fede né del principio di certezza giuridica in un ambito come quello della politica monetaria, il cui oggetto comporta un costante adattamento in funzione delle variazioni della situazione economica.
Secondo il Tribunale, gli investitori privati avrebbero dovuto conoscere la situazione economica altamente instabile che determinava la fluttuazione dei valori dei titoli greci. Essi non potevano dunque escludere il rischio di una ristrutturazione del debito pubblico greco, tenuto conto delle divergenze di opinione sul punto in seno all’Eurosistema e all’interno degli organismi coinvolti (Commissione, FMI e BCE).
Il Tribunale ritiene anche che il principio generale di uguaglianza di trattamento non si possa applicare, poiché i risparmiatori o creditori privati, da un lato, e la BCE (al pari delle BCN dell’Eurosistema), dall’altro, non si trovavano in una situazione comparabile: di fronte alla crisi finanziaria greca e alle circostanze eccezionali connesse, la BCE è esclusivamente stata guidata da obiettivi d’interesse pubblico, tali, in particolare, l’obiettivo di mantenimento della stabilità dei prezzi e la buona gestione della politica monetaria.
Gli investitori o risparmiatori privati, invece, hanno agito al fine di perseguire un interesse puramente privato, cioè al fine di ottenere il massimo rendimento dei loro investimenti.
Il pregiudizio lamentato dai privati nella specie corrisponde ai rischi economici normalmente insiti nelle attività commerciali condotte nel quadro del settore finanziario (transazioni su titoli di debito pubblico negoziabili), a maggior ragione quando uno Stato presenti una ridotta valutazione, come la Grecia a partire dalla fine del 2009.
In conclusione, il Tribunale ha respinto la domanda degli investitori ed ha escluso ogni responsabilità della BCE.
Per saperne di più: vai al testo della Sentenza
Fonte: Tribunale UE
Moreno Morando
(23 ottobre 2015)
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