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Scuola

Graduatorie ad esaurimento: sì all'iscrizione dei docenti con diploma magistrale conseguito entro l'anno s. 2001/2002

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza del 3 agosto 2015 n. 3788 ha ribaltato la sentenza del TAR.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza del 3 agosto 2015 n. 3788 ha ribaltato la sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso proposto da moltissimi docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
 
I docenti, in particolare, hanno impugnato il decreto ministeriale n. 235 del 2014 con il quale il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, senza prevedere la possibilità di inserimento in tali graduatorie appunto dei docenti muniti del diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Nella sentenza il Collegio ha ritenuto che sussiste l'attualità dell'interesse dei ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. 

Tale parere, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria.

Sulla base di tale premessa il Consiglio di Stato ha rilevato come sia incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. 

Altrettanto indubitabile è stato ritenuto che, nel ricorso in primo grado, i docenti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. 

Ad avviso del Consiglio di Stato non ci sarebbe alcun dubbio che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati. 

Conseguentemente, precisa il Collegio, risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. 

Risulta, altresì, fondata - aggiunge il Collegio - la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. 

Il Supremo Consesso ha, quindi, ritenuto che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e come tali sono stati annullati dal Consiglio di Stato il quale ha disposto l'inserimento dei docenti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell’infanzia.

Enrico Michetti

 

La Direzione

(1 settembre 2015)

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