Gazzetta Ufficiale
Pubblicata la Legge in materia di agricoltura sociale
L'intento è quello di promuovere la multifunzionalita' delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.
Nella Gazzetta ufficiale n. 208 del 8 settembre 2015 è stata pubblicata la legge 18 agosto 2015, n. 141, che contiene “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” ed entrerà in vigore il 23 settembre prossimo.
Il primo articolo chiarisce che la legge, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalita' delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunita' locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
L’articolo 3 si occupa del riconoscimento degli operatori, precisando che - al fine di favorire l'integrazione delle attivita' di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi precisati nella norma - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresi' le modalita' per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' svolgono attivita' di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti.
Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7.
Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 4 detta disposizioni in materia di organizzazioni di produttori; l’articolo successivo sui locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale; l’articolo 6 tratta degli interventi di sostegno e, infine, l'articolo 7 dell’istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale.
Per saperne di più:
vai alla legge 18 agosto 2015, n. 141
Moreno Morando
(8 settembre 2015)
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