Unione Europea
Corte UE: gli spostamenti tra il domicilio ed il primo o l'ultimo cliente costituiscono 'orario di lavoro'
I Giudici hanno esaminato il caso di lavoratori senza luogo fisso di esercizio dell'attività, dopo la decisione della proprietà di chiudere gli uffici regionali.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con il comunicato stampa n. 99/15, ha dato notizia di una interessante Sentenza, nella causa C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) / T. Corporation S. SA.
Nell’occasione, la Corte UE ha evidenziato che “gli spostamenti effettuati dai lavoratori senza luogo di lavoro fisso o abituale tra il loro domicilio ed il primo o l’ultimo cliente della giornata costituiscono orario di lavoro”.
In sostanza, escludere questi spostamenti dall’orario di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dal diritto dell’Unione.
In particolare, la Corte di Giustizia sottolinea che una direttiva dell’Unione definisce l’orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
La Società in questione svolge, nella maggior parte delle province spagnole, attività di installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza antifurto.
Nel 2011, la Società ha chiuso i suoi uffici regionali ed ha assegnato tutti i suoi dipendenti all’ufficio centrale di Madrid (Spagna).
I tecnici dipendenti della Società si occupano dell’installazione e della manutenzione degli impianti di sicurezza nelle abitazioni e nei locali industriali e commerciali siti nella zona territoriale di loro competenza, sebbene non abbiano un luogo di lavoro fisso. Tale zona può comprendere tutta una provincia o parte di essa o, talvolta, addirittura più province.
Alla vigilia della loro giornata di lavoro, i lavoratori ricevono una tabella di viaggio che elenca i vari luoghi nei quali dovranno recarsi nel corso della giornata, nell’ambito della loro zona territoriale, e gli orari degli appuntamenti con i clienti.
La Società considera il tempo di spostamento «domicilio-clienti» (ossia gli spostamenti quotidiani tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dalla Società) non come orario di lavoro, ma come periodo di riposo.
La Società calcola la durata quotidiana del lavoro conteggiando il tempo trascorso tra l’ora di arrivo dei suoi dipendenti sul luogo in cui si trova il primo cliente e l’ora in cui i dipendenti partono dal luogo in cui si trova l’ultimo cliente; sono pertanto presi in considerazione unicamente i tempi degli interventi nei luoghi ed i tempi degli spostamenti intermedi tra ogni cliente.
Prima della chiusura degli uffici regionali, la Società conteggiava tuttavia l’orario di lavoro quotidiano dei dipendenti a partire dall’ora di arrivo nell’ufficio (quando i dipendenti prendevano possesso del veicolo messo a loro disposizione, dell’elenco dei clienti da cui recarsi e della tabella di viaggio), sino all’ora del loro rientro, la sera, nell’ufficio (quando i dipendenti vi lasciavano il veicolo).
L’Audiencia Nacional (Corte nazionale, Spagna), adita nel procedimento principale, ha chiesto se il tempo che i lavoratori impiegano per spostarsi ad inizio ed a fine giornata debba essere considerato come orario di lavoro ai sensi della direttiva.
Con la Sentenza pronunciata in esame, la Corte di Giustizia dichiara che, nel caso in cui dei lavoratori, come quelli nella situazione in oggetto, non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che i lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva.
La Corte ritiene che i lavoratori che si trovano in questa situazione stiano esercitando le loro attività o le loro funzioni durante l’intera durata di tali spostamenti e che gli stessi siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento.
Infatti, durante tali spostamenti, i lavoratori sono sottoposti alle direttive del loro datore di lavoro, che può modificare l’ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento.
Durante il tempo di spostamento necessario – tempo il più delle volte incomprimibile – i lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporne liberamente e di dedicarsi ai loro interessi.
Per saperne di più:
vai al testo integrale della Sentenza
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Moreno Morando
(21 settembre 2015)
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