Tribunale della UE
Concorsi: annullati i bandi che obbligavano a scegliere, come 2^ lingua, tra francese, inglese o tedesco
Accolto il ricorso di Italia e Spagna: il candidato ha il diritto di scegliere la lingua di redazione dell'atto di candidatura tra tutte le lingue ufficiali.
Il Tribunale dell’Unione Europea si è pronuciato con Sentenza nelle cause T-124/13, Italia/Commissione, e T-191/13, Spagna/Commissione, in tema di bandi di concorso che obbligano i candidati a scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua e come lingua di comunicazione con l’EPSO (l’Ufficio europeo di selezione del personale.)
Nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea tre bandi di concorso generale per la costituzione di elenchi di riserva a scopo di assunzioni.
I bandi esigevano che i candidati avessero una conoscenza approfondita di una prima lingua nell’ambito delle lingue ufficiali dell’Unione europea (che all’epoca erano 23), nonché una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, da scegliersi, a cura di ciascun candidato, tra le lingue francese, inglese o tedesca.
La seconda lingua doveva essere utilizzata per la corrispondenza tra l’EPSO e i candidati, nonché ai fini della procedura di selezione e dello svolgimento delle prove dei concorsi.
I bandi indicavano che questa restrizione era in particolare giustificata dall’interesse del servizio a che i candidati fossero immediatamente operativi e capaci di comunicare efficacemente nel loro lavoro quotidiano, laddove, in caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni rischiava di essere gravemente pregiudicato.
L’Italia e la Spagna hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare i bandi di concorso in questione affermando, in sostanza, che gli stessi sono discriminatori e che violano sia il regime linguistico dell’Unione, previsto dal «regolamento n. 1» del 1958 2 , sia il principio di proporzionalità.
L’Italia e la Spagna, infatti, contestano l’obbligo imposto ai candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco non soltanto come lingua di comunicazione con l’EPSO, ma anche come seconda lingua per i concorsi in questione.
Il Tribunale della UE ha annullato i bandi di concorso impugnati. Per quanto riguarda la limitazione delle lingue che possono essere utilizzate nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO, l’Italia sostiene che i cittadini europei hanno il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione utilizzando una qualunque delle 23 lingue ufficiali di quest’ultima e che essi hanno il diritto di ricevere le risposte delle istituzioni nella medesima lingua.
Di conseguenza, la limitazione in questione costituirebbe una discriminazione in danno dei cittadini la cui lingua ufficiale non sia il francese, l’inglese o il tedesco.
La Spagna aggiunge che tale limitazione conferisce, in pratica, un vantaggio competitivo a tutti i candidati che abbiano come prima lingua una delle tre lingue suddette.
Il Tribunale, con la Sentenza in esame, ha chiarito che il candidato ha il diritto di scegliere la lingua di redazione dell’atto di candidatura tra tutte le lingue ufficiali e che le comunicazioni inviate dall’EPSO devono essere redatte nella lingua scelta dal candidato.
L’utilizzazione di una delle tre lingue da parte di un candidato che avrebbe preferito comunicare con l’EPSO in un’altra lingua ufficiale non consente, contrariamente a quanto la Commissione asserisce, di garantire la chiarezza e la comprensione delle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati.
Quanto all’obbligo per i candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua per i concorsi, ilTribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte, secondo cui una limitazione della scelta ad un numero ristretto di lingue costituisce una discriminazione.
È infatti evidente che un obbligo siffatto consentirebbe di avvantaggiare alcuni candidati potenziali (vale a dire quelli che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate), in quanto costoro possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre gli altri, che tale conoscenza non possiedono, sono esclusi.
Il Tribunale ha anche esaminato la motivazione della limitazione di cui ai bandi impugnati, al fine di stabilire se essa possa essere giustificata.
A giudizio del Tribunale, l’affermazione secondo cui il francese, l’inglese e il tedesco restano le lingue maggiormente utilizzate, tenuto conto in particolare della prassi consolidata delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna, è un’affermazione vaga che non è supportata da alcun elemento concreto.
Non è possibile presumere che un funzionario neoassunto, che non conosca alcuna delle lingue veicolari o delle lingue di deliberazione di un’istituzione, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione di cui trattasi.
Il Tribunale ha rilevato come le statistiche prodotte dalla Commissione non consentano di suffragarne le affermazioni sull’impiego delle lingue in seno alle istituzioni europee.
Per quanto riguarda le statistiche sull’apprendimento delle lingue straniere negli Stati membri dell’Unione, parimenti prodotte dalla Commissione, il Tribunale reputa che esse non escludano l’esistenza di una discriminazione.
Il Tribunale ha concluso che la Commissione non ha provato che la limitazione in questione risponda all’interesse del servizio.
A suo giudizio, l’obbligo dei candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua non risulta né oggettivamente giustificato né proporzionato all’obiettivo perseguito dalla Commissione, ossia assumere funzionari e agenti immediatamente operativi.
Per saperne di più:
vai al testo della Sentenza
Fonte: Tribunale dell’Unione Europea
Moreno Morando
(27 settembre 2015)
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