Garante Privacy
Skype: il datore di lavoro non può spiare le conversazioni dei dipendenti
Il principio è stato riaffermato nell'accogliere il ricorso di una dipendente che lamentava l'illecita acquisizione di conversazioni con clienti e fornitori.
Con un Comunicato pubblicato sul sito istituzionale, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che “Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti”.
Il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.
Il principio è stato riaffermato dal Garante della Privacy nell'accogliere il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'illecita acquisizione di conversazioni, avute con alcuni clienti/fornitori, poste poi alla base del suo licenziamento.
A seguito del provvedimento del Consiglio dell’Autorità preseduta Antonello Soro, il datore di lavoro non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.
Nel caso esaminato, rileva il Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni, attuata, per sua stessa ammissione, attraverso l'installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall'azienda, sia quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione.
Una procedura, secondo l’Autorità, in evidente contrasto con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" e con le disposizioni poste dall'ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, occorre comunque che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.
Principi questi - conclude il comunicato del Garante - da tenere ben presenti, in considerazione del fatto che l'esercizio del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi.
Per saperne di più:
vai al testo del Provvedimento
Fonte: Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Moreno Morando
(28 settembre 2015)
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