Corte di Cassazione
Edilizia: le distanze tra costruzioni ed il regolamento comunale
Quando il criterio della prevenzione è derogato dagli strumenti edilizi comunali.
In tema di distanze tra costruzioni edilizie, il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 Cod. civ. (secondo il quale, in base ad un criterio meramente temporale, il proprietario che costruisce per primo ha sostanzialmente il potere di determinare le distanze che le altre costruzioni vicine dovranno rispettare), è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, salvo che lo stesso consenta egualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco.
Ne discende che laddove, appunto, lo strumento urbanistico locale consenta la possibilità di costruire sul confine, trova piena applicazione il principio di prevenzione.
Questo è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14139 dell’11 luglio 2016, la quale sul punto ha mostrato di dissentire dalla ricostruzione giuridica operata dalla Corte di appello di Venezia con la decisione impugnata davanti ai giudici di legittimità.
Questi ultimi hanno poi richiamato il recente arresto delle Sezioni Unite del 19 maggio 2016 n. 10318, con il quale, risolvendosi il contrasto insorto nella giurisprudenza della Corte, si è stabilito che, ove un regolamento locale si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, ciò non impedisce l'operatività del principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 Cod. civ.
Rodolfo Murra
(14 luglio 2016)
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