Processo amministrativo
L'appello contro la condanna alle spese di giudizio: i paletti del Consiglio di Stato
La manifesta abnormità nei principi sanciti dalla Terza Sezione nella sentenza del 31.3.2016 n. 1262.
In materia di spese, vige la regola generale della condanna alle spese del giudizio della parte soccombente prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile, applicabile nel processo amministrativo per espresso rinvio dell’art. 26, comma 1, c.p.a..
Inoltre anche qualora, sopravvenga nel corso del giudizio il comportamento o il provvedimento integralmente satisfattivo delle ragioni dell’istante, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il giudice, in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese, deve comunque verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio.
La giurisprudenza consolidata ritiene che la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità.
Sulla base di tale premessa la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 31.3.2016 n. 1262 ha affermato che sussiste quest’ultima evenienza di “abnormità” della decisione, sicché la liquidazione delle spese può ritenersi illogica, se ed in quanto l'ammontare delle singole partite computate (spese per atti del procedimento, onorari e diritti) sia sproporzionato rispetto alle spese documentate o in relazione all’impegno professionale profuso, secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che si desume dall’art. 2233, comma secondo, c.c..
Quanto alla misura delle spese, vi è una prassi consolidata del giudice amministrativo di procedere alla liquidazione di spese e onorari in misura forfetaria, senza pedissequamente attenersi ai limiti minimi/massimi della tariffa professionale, in applicazione di criteri di equità solitamente non esplicitati in sentenza (prassi cui si è adeguata anche quella degli avvocati di non allegare la nota degli onorari e delle spese con riferimento alle singole voci della tabella).
In tal caso, precisano i giudici di Palazzo Spada, solitamente i criteri di liquidazione vengono rinvenuti non tanto nel raffronto fra la tariffa professionale e il valore economico della causa, quanto piuttosto in circostanze eterogenee, intrinseche all'intero giudizio, variabili di volta in volta, quali ad esempio la maggiore o minore complessità delle questioni affrontate, l'applicazione di precetti giurisprudenziali consolidati, la natura della pretesa di cui si chiede l'affermazione, il comportamento tenuto dall'amministrazione nel caso concreto.
Fonte: Consiglio di Stato Sez. Terza sentenza del 31.3.2016 n. 1262
La Direzione
(31 marzo 2016)
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