Piove sempre sul bagnato!
Baratto amministrativo: brusca frenata della Corte dei Conti
I limiti e le condizioni del nuovo istituto nella deliberazione n. 27/2016/PAR della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna.
Duro colpo è stato sferrato dalla Corte dei Conti al nuovo istituto del "baratto amministrativo" introdotto dall'art. 24 del decreto-legge n. 113/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato “misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione dei territori” che consente ai cittadini di adempiere i debiti relativi ad entrate comunali mediante l'effettuazione di un'attività sostitutiva del pagamento.
Con la deliberazione n. 27 del 23 marzo 2016 la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna se da un lato ha evidenziato come il baratto amministrativo deve essere disciplinato da un apposito regolamento deliberato dal Comune con il quale devono essere fissati/individuati "criteri” e “condizioni” dall'altro, in modo tranchant, ha escluso la possibilità di consentire attraverso tale istituto l'adempimento di tributi locali pregressi in quanto mancherebbe il requisito dell'inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati e si potrebbero determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio.
In buona sostanza, la possibilità di deliberare riduzioni e/o esenzioni riguarda esclusivamente tributi strettamente riferibili all'attività sussidiaria posta in essere dai cittadini e non sarebbe possibile estendere l'ambito delle agevolazioni anche ai debiti pregressi.
Ad avviso del giudice contabile "non si ritiene, viceversa, ammissibile la possibilità di consentire che l'adempimento di tributi locali, anche di esercizi finanziari passati confluiti nella massa dei residui attivi dell'ente medesimo, possa avvenire attraverso una sorta di datio in solutum ex art. 1197 c.c. da parte del cittadino debitore che, invece di effettuare il pagamento del tributo dovuto, ponga in essere una delle attività previste dalla norma e relative alla cura e/o valorizzazione del territorio comunale".
La Sezione ritiene che "tale ipotesi non solo non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma in quanto difetterebbe il requisito dell'inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati, elementi che, peraltro, devono essere preventivamente individuati nell'atto regolamentare del Comune, ma potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio considerato che i debiti tributari del cittadino sono iscritti tra i residui attivi dell'ente".
Si tratta di un precedente importante che, benché deliberato dalla Corte Regionale emiliana in risposta al quesito proposto dal Comune di Bologna, non potrà non preoccupare quei Comuni che hanno già dato avvio concretamente al nuovo istituto secondo modalità diverse da quelle espresse nel presente parere ovvero a tutti gli altri Enti Locali che sono in fase di arrivo.
Ma veniamo alle altre indicazioni contenute nel parere.
In primo luogo la Corte evidenza come le attività sostitutive al pagamento possono riguardare “la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano”.
E', altresì, necessario che sussista un rapporto di stretta inerenza tra le esenzioni e/o le riduzioni di tributi che il comune può deliberare e le attività di cura e valorizzazione del territorio sopra indicate che i cittadini possono realizzare.
La disposizione, inoltre, prevede che l'esenzione dal pagamento dei tributi locali può essere concessa per un periodo limitato e definito di tempo, per tributi specifici e per tipologie di attività individuate dai comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
Da ultimo, è previsto che le agevolazioni fiscali sono concesse “prioritariamente” a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. Sul punto la Corte precisa che anche cittadini singoli possono presentare progetti relativi ad interventi di cura e valorizzazione del territorio cui possono conseguire benefici collegati ad agevolazioni tributarie.
In considerazione dell'importanza e delicatezza dell'argomento trattato, sarà cura della redazione segnalare ulteriori deliberazioni che verranno assunte da altre Sezioni Regionali della Corte dei Conti sull'istituto del baratto amministrativo.
Ritengo comunque che in questo caso non possa che concludersi con "Piove sempre sul bagnato"!
Enrico Michetti
La Direzione
(31 marzo 2016)
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