Agenzia delle Entrate
Italia e Vaticano: la convenzione in materia fiscale
Pubblicati i provvedimenti attuativi. In rete il modello per la regolarizzazione delle annualità fino al 2015.
Piena trasparenza tra la Repubblica Italiana e il Vaticano nel campo delle relazioni finanziarie. Dal 15 ottobre 2016, infatti, a seguito dello scambio delle ratifiche tra le Parti Contraenti, è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015. Oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Tali tipologie di contribuenti possono inoltre avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge n. 186/2014.
Semplificazione della tassazione e regolarizzazione, chi può aderire – La platea dei soggetti interessati dalla normativa è costituita da persone fisiche e da specifici enti appositamente indicati nel corpo stesso del testo della Convenzione tra cui, per esempio, i religiosi stessi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi, e i diversi ordini ecclesiastici. In particolare, per poter accedere al sistema semplificato di tassazione e per poter beneficiare della regolarizzazione per le annualità d'imposta dal 2010 al 2015 è richiesto come condizione che i soggetti siano fiscalmente residenti in Italia, nonché titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. In dettaglio dunque, i soggetti interessati appartengono alle seguenti categorie:
- chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano;
- Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.
Come e quando presentare la richiesta – Anche per la regolarizzazione vaticana vale il principio in base al quale essa è ammessa solo se la richiesta viene ricevuta dall'Agenzia delle Entrate prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo si applicazione della procedura. Ciò detto, una volta compilato, il modello va presentato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione all'Istituto per le Opere di Religione (IOR) che, a sua volta, provvede alla trasmissione telematica dell'istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. L'istanza va corredata a pena di nullità da una documentazione riepilogativa di accompagnamento, da redigere secondo il format.
Fonte: Agenzia delle Entrate
La Direzione
(18 ottobre 2016)
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