Contratti pubblici
Gara pubblica: i "gravi illeciti professionali" che legittimano l'esclusione
L'art. 80 del Codice dei contratti interpretato dal TAR della Valle d'Aosta.
In presenza di quali condizioni è possibile, per una stazione appaltante, escludere da una gara pubblica un concorrente che, a giudizio dell’Ente, sia considerato “inaffidabile” a cagione di pregressi e gravi illeciti professionali commessi?
Il quesito è stato analizzato dal TAR Valle d’Aosta che, con sentenza n. 36 del 23 giugno 2017, ha interpretato la normativa vigente.
Infatti, l’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici (D. L.vo n. 50 del 2016), consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti da una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, con la precisazione che in tali ipotesi rientrano, tra l’altro, “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata”.
La citata disposizione codicistica, innovando rispetto al previgente assetto normativo, prevede che l’esclusione del concorrente è condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi, secondo i giudici valdostani, rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
Il dato assiologico che si trae dall’esame della norma appare incentrarsi sulla circostanza che, per effetto degli indicati fattori o di ulteriori elementi valutativi, emerga a carico dell’operatore economico un quadro tale da rendere dubbia la sua affidabilità.
La ratio della disposizione contenuta nel Codice risiede, dunque, nell’esigenza di verificare l’affidabilità complessivamente considerata dell’operatore economico che andrà a contrarre con la P.A. per evitare, a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, che quest’ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale.
Ma quale era il caso concreto sottoposto all’esame dei giudici del TAR valdostano? Un Comune aveva invero indetto una gara per il trasporto degli sciatori mediante elicotteri (c.d. elisky). Alla gara aveva preso parte anche un’azienda che si era vista in precedenza dichiarare risolta una convenzione stipulata con lo stesso Comune per aver dichiarato, in sede di offerta, di possedere due elicotteri da destinare al servizio quando, invece, uno di questi non era in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività. Secondo una concorrente, questa dichiarazione “mendace” integrerebbe il “grave illecito professionale tale da rendere dubbia l’affidabilità della società”: da qui il vizio del nuovo procedimento, non avendo il Comune provveduto ad escludere dalla nuova gara la predetta azienda.
Secondo i giudici amministrativi, invece, non solo non veniva in rilievo un profilo immediatamente correlato al momento esecutivo di un pregresso rapporto contrattuale in termini di specifico inadempimento al complesso di obbligazioni dallo stesso scaturente, ma doveva anche rilevarsi come la censurata carenza di requisito alla partecipazione (pur astrattamente non sottratto, in quanto tale, ad un più ampio giudizio di inadempimento mediato o di rimbalzo), in concreto non poteva in alcun modo integrare la condizione voluta dal citato art. 80 del Codice.
Rodolfo Murra
(7 luglio 2017)
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