Corte di cassazione
Assunzioni nelle amministrazioni: nessun blocco con la mobilità intercompartimentale
Il favor per la mobilità rispetto alle nuove assunzioni: il caso della Regione Abruzzo.
cLa Regione Abruzzo ha indetto, con bando del 14 luglio 2004, una selezione interna (per titoli ed esami) per la copertura di 3 posti di categoria D, profilo professionale di Funzionario amministrativo; all'esito della procedura (la graduatoria è stata pubblicata il 3 agosto 2005), la Regione ha provveduto all'assunzione dei 3 vincitori. Successivamente, con delibere diluite nel tempo (la prima del 28 agosto 2005 e l'ultima del 15 novembre 2007), la Regione ha proceduto ad immettere nei propri ruoli 9 dipendenti transitati con mobilità volontaria intercompartimentale, inquadrati (nell'Amministrazione di provenienza) nella categoria D.
Alcuni dipendenti regionali, partecipanti ad un concorso interno, hanno contestato la decisione dell’Ente ed hanno proposto domanda giudiziale volta all'accertamento del diritto all'attribuzione della categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di Funzionario amministrativo per scorrimento nella graduatoria del citato concorso interno.
La Corte di appello di L'Aquila, confermando la sentenza n. 165 del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda dei ricorrenti, rilevando che i posti rivendicati erano stati ricoperti mediante trasferimento di altri dipendenti della Pubblica amministrazione a seguito di mobilità interna, ritenendo corretto il comportamento della Regione che - in ossequio all'art. 30 del D.L.vo. n. 165 del 2001 - ha dato prevalenza a tale modalità di copertura delle vacanze di organico, fra l'altro priva di ulteriori esborsi di spesa.
I lavoratori hanno così proposto ricorso per cassazione, osservando che la Corte territoriale aveva trascurato la circostanza che - essendo stata avviata la mobilità a seguito dell'indizione del concorso interno - la Regione aveva l'obbligo di attingere le ulteriore vacanze dalla graduatoria del concorso in ossequio alle previsioni di vigenza triennale della suddetta graduatoria contenute sia nel bando della selezione sia nelle leggi regionali.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte, con sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, ha respinto il ricorso.
I giudici di legittimità, infatti, hanno osservato che la mobilità intercompartimentale deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella Pubblica amministrazione in quanto all'esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la P.A. globalmente considerata, posto che - pur variata l'Amministrazione di appartenenza - il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all'organizzazione complessiva della Pubblica amministrazione medesima. Ne resta confermato, così (anche dopo le modifiche recate all’art. 30 del D.L.vo n. 165 del 2001, prima dall'art. 5, comma 1-quater, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, poi dall'art. 16, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246 e infine dall’art. art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 150 del 2009) un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra Amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie; anche in quest'ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.
Non sussisteva, pertanto, né sussiste secondo la Suprema Corte un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale.
Rodolfo Murra
(22 maggio 2017)
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