Lavoro
Incentivo "Occupazione SUD": i chiarimenti dell'Inps
Riesaminate le istanze. Il messaggio n. 2152 del 25.5.2017.
Con il messaggio n. 2152 del 25 maggio 2017 l'INPS rende noto che con la circolare n. 41 del 1° marzo 2017 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 effettuate in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e successive rettifiche.
Come ampiamente illustrato nella suddetta circolare, il bonus spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Al fine del riconoscimento dell’agevolazione, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante;
- verifica la disponibilità residua della risorsa;
- informa – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
A seguito dell’elaborazione delle istanze pervenute relative alla sopra richiamata agevolazione, sono state riscontrate alcune situazioni di ritardo di aggiornamento degli archivi ANPAL concernenti lo stato di disoccupazione del lavoratore, che hanno determinato la reiezione di istanze di assunzioni che invece, presentavano i requisiti di legge. Pertanto, l’Istituto, in accordo con l’ANPAL, ha interrotto il processo di elaborazione delle richieste di agevolazione.
Con il messaggio n. 2152 del 25 maggio 2018 l’Istituto comunica che, sulla base delle informazioni fornite dall’ANPAL, ha provveduto a riesaminare le istanze per le quali è stato precedentemente attribuito un esito negativo per mancato riscontro di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da associare al lavoratore.
Le richieste per le quali, a seguito dell’implementazione della banca dati gestita dall’ANPAL, risulta validamente resa una DID, sono state rielaborate centralmente e risultano, ad oggi, nello stato “accolta”. A seguito dell’accoglimento delle istanze, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
Inoltre, nelle ipotesi in cui, dall’ulteriore consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, per il lavoratore non risulti presente una DID validamente rilasciata, l’Istituto, in via prudenziale, provvederà ad accantonare preventivamente le risorse finalizzate all’eventuale finanziamento del singolo rapporto di lavoro e a sospendere la definizione della singola richiesta, consultando quotidianamente la banca dati gestita dall’ANPAL in attesa del relativo aggiornamento.
Contestualmente alla rielaborazione delle istanze precedentemente rigettate, l’Istituto provvederà a riprendere l’ordinaria elaborazione delle ulteriori richieste, utilizzando, nel caso in cui non sia stata riscontrata una DID negli archivi centrali dell’ANPAL associata al lavoratore, il medesimo meccanismo di sospensione della richiesta di riconoscimento dell’incentivo sopra descritta.
L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli), secondo le indicazioni già contenute nelle circolare n. 41/2017.
Per approfondire scarica il messaggio
La Direzione
(28 maggio 2017)
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