MIUR
Obbligo di vigilanza dei minori all'uscita dalla scuola: interviene il Ministro
Secondo la Fedeli "le scelte e le decisioni dei presidi, in materia di tutela dell'incolumità delle studentesse e degli studenti minori di 14 anni, sono conformi al quadro normativo attuale"
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, la dichiarazione rilasciata dalla Ministra Fedeli in merito al dibattito che sta coinvolgendo, in questi giorni, i dirigenti delle scuole dell’obbligo di primo e secondo grado, in merito all’incolumità e all’obbligo di vigilanza delle studentesse e degli studenti minori, all’uscita dagli istituti scolastici, facendo seguito a una recente ordinanza della Cassazione.
La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, è intervenuta sul tema, commentato che: “Le scelte e le decisioni dei presidi, in materia di tutela dell’incolumità delle studentesse e degli studenti minori di 14 anni, sono conformi al quadro normativo attuale, come interpretato ed applicato dalla giurisprudenza. È una questione di assunzione di responsabilità nell’attuazione di norme che regolano la vita nel nostro Paese, pensate per la tutela più efficace delle nostre e dei nostri giovani”. "Le leggi e le pronunce giurisprudenziali, come quella recentemente resa dalla Corte di Cassazione, vanno rispettate - spiega la Ministra - e se si vuole innovare l’ordinamento su questo tema occorre farlo in Parlamento, introducendo una norma di legge che, a certe condizioni, dia alle famiglie la possibilità di firmare liberatorie che sollevino da ogni responsabilità giuridica, anche penale, dirigenti e personale scolastico al termine dell’orario di lezione”.
Sul sito, il Ministero ha riportato, in sintesi, il quadro normativo sulla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, citato di seguito.
Quadro normativo in sintesi.
In base alla normativa attuale, la scuola ha il dovere di sorveglianza sulle studentesse e sugli studenti minori per tutto il tempo in cui le sono affidati. Due sono le finalità generali dell’obbligo di vigilanza sul minore: impedire che compia atti illeciti e salvaguardarne l’incolumità. La recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Nel caso specifico, un bambino di 11 anni era stato investito dall'autobus di linea sulla strada pubblica all'uscita di scuola.
La Cassazione ha affermato che l’obbligo di vigilanza in capo all'amministrazione scolastica, discendeva da una precisa disposizione del Regolamento d'istituto, che poneva a carico del personale scolastico l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola le alunne e gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandava al personale stesso la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardassero. Dalla lettura di questa ordinanza si potrebbe dedurre che la responsabilità della scuola sussista solo se il Regolamento di istituto impone al personale scolastico compiti di vigilanza specifici che vengono violati. In realtà, la responsabilità della scuola si ricollega più in generale al fatto stesso dell’affidamento del minore alla vigilanza della scuola.
La Cassazione civile ha infatti più volte affermato il principio secondo cui l’istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza delle allieve e degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro (si veda ad esempio la sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999). Secondo la Cassazione, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Le disposizioni si attuano in genere a tutti i minori, anche se, già a partire dai 14 anni, si considera che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e di volere intesa come sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell’incidenza del proprio operare sul mondo esterno.
Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, comunicato del 26 ottobre 2017.
Redazione
(27 ottobre 2017)
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