TAR PUGLIA
Sospensione sine die del procedimento amministrativo
La richiesta di rilascio di un titolo edilizio non può essere messa .... sotto naftalina.
Un cittadino salentino chiedeva il rilascio di un permesso di costruire. Il Comune adottava una nota meramente soprassessoria, con la quale sospendeva – sostanzialmente sine die - il procedimento amministrativo, con la motivazione che si rimaneva in attesa dell’adeguamento del Piano regolatore generale al Piano territoriale paesistico regionale.
Il richiedente il permesso, lasciato così in una sorta di “limbo”, impugnava la nota dinanzi al TAR Puglia. La Sezione di Lecce, con sentenza 5 aprile 2018 n. 553, annullava l’atto comunale.
Il Collegio ha preliminarmente rammentato i principi generali, secondo i quali:
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l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;
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il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
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la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21-nonies L. 7 agosto 1990 n. 241.
Orbene, se costituisce ormai un dato acquisito che l’ordinamento riconosca alla Pubblica amministrazione un generale potere di sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato — desumibile dall’art. 7, comma 2, L. n. 241 del 1990, e poi espressamente disciplinato dall’art. 21 quater della medesima legge — di natura cautelare e durata temporanea -, è altrettanto noto che è sempre necessaria la fissazione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione sine die, che equivarrebbe a sostanziale ritiro dell’atto stesso.
Nel caso di specie, lungi dal provvedere in termini positivi o negativi, il Comune ha sospeso sine die il procedimento in esame, in attesa di adeguamento dello strumento urbanistico locale al PPTR; strumento urbanistico peraltro allo stato ancora embrionale, posto che, a quanto emergeva dall’atto impugnato, risulta ancora allo stadio della mera redazione.
È risultata allora evidente, sotto tale profilo, l’illegittimità della condotta dell’Ente, il quale ha sospeso il procedimento in esame senza alcuna predeterminazione del termine, lasciando così il ricorrente nell’incertezza assoluta in ordine non solo all’an, ma anche al quando del provvedimento finale.
Rodolfo Murra
(10 aprile 2018)
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