TAR Lombardia
Case mobili: quando non necessitano di un titolo edilizio
I giudici milanesi affrontano il tema della "precarietà" dell'opera edilizia.
Un Comune lombardo ordinava la rimozione di una casa mobile, collocata su un terreno privato da oltre un decennio, ivi collocata all’epoca per esigenze temporanee dal relativo proprietario.
Avverso il provvedimento repressivo insorgeva il privato, asserendo da un lato che la casa mobile era comunque precaria (come tale non richiedente un titolo edilizio) e, dall’altro, che la sua rimozione era agevolmente effettuabile in qualsiasi momento.
Il TAR Lombardia (Milano, II Sezione), con sentenza n. 354 del 7 febbraio 2018, rigettava il ricorso.
I giudici milanesi, infatti, hanno dapprima osservato che l’astratta rimovibilità delle opere non impedisce di considerarle come nuove costruzioni ai fini edilizi e quindi necessitanti di un titolo autorizzativo. Difatti, i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie.
Ciò, in quanto il manufatto non precario, nel caso di specie - appunto - una casa mobile, non è risultato in concreto deputato ad un suo uso per fini meramente contingenti, ma è stato ed è tuttora destinato ad un utilizzo protratto nel tempo (l’istruttoria ha dimostrato, difatti, che l’utilizzo della casa mobile da oltre un decennio era strettamente legato al soddisfacimento delle esigenze del ricorrente o della sua famiglia).
Secondo la consolidata giurisprudenza, la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo.
Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Rodolfo Murra
(12 febbraio 2018)
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