Giustizia
Incidente stradale, la corresponsabilità del pedone che non attraversa sulle strisce pedonali
I principi sanciti dalla Corte di Cassazione.
Nella vicenda giunta all’attenzione della Corte di Cassazione Penale Sezione Quarta (Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: DAWAN DANIELA - Data Udienza: 21/02/2019 - data pubblicazione 28/05/2019 ) è risultato pacifico che la persona investita ebbe ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali e che prima di essere investita, non prestava alcuna attenzione al sopraggiungere di eventuali veicoli sulla corsia che si trovava ad impegnare.
Sula base di tale premessa la Corte ha evidenziato che, anche il comportamento dei pedoni debba considerarsi soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza nonché alla disposizione dell'art. 190 del codice della strada, dettata dal precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. La condotta del pedone, sotto questo profilo, ad avviso della Suprema Corte, considerate l'ora serale e la densità del traffico, si è appalesata come non del tutto prudente e conforme a diligenza.
In particolare, passando ai fatti, il sinistro vede l’imputato, intorno alle ore 18, alla guida del suo furgoncino Volkswagen Maxi Caddy, percorrere una strada posta all'interno del paese, a doppio senso di circolazione, al momento dell'incidente sufficientemente illuminata e trafficata. In quegli stessi istanti, il pedone, che impegnava la sede stradale ed attraversava la carreggiata da sinistra verso destra (secondo il senso di marcia della vettura dell'imputato), al di fuori delle strisce pedonali, distanti alcuni metri, veniva urtato dalla vettura. Caduto a terra, immediatamente soccorso dal conducente e trasportato all'ospedale, gli veniva diagnosticata frattura con sfondamento di acetabolo emibacino destro, con impotenza funzionale totale a destra.
Ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, l'uomo purtroppo moriva.
La Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale, che riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, condannava l’investitore alla pena di mesi 4 di reclusione. Pena sospesa e non menzione. Disponeva la sospensione della patente di guida per il periodo di mesi 4, detratto quello già applicato dal Prefetto. Dichiarava altresì tenuti al risarcimento dei danni, condannandoli in via tra di loro solidale, l'imputato e la compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ritenuta la corresponsabilità della vittima nella misura di 1/5 nella causazione del sinistro, nonché alla rifusione in favore delle stesse parti civili delle spese di costituzione e difesa.
Avverso la sentenza di appello, le anzidette parti civili hanno proposto ricorso in Cassazione che, sulla base dei principi sopra riportati, con sentenza del 28 maggio 2019 ha confermato la statuizione del giudice di gravame rigettando i ricorsi presentati dalle parti civili con condanna al pagamento delle spese processuali.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Enrico Michetti
La Direzione
(10 giugno 2019)
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