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Giustizia

Animali domestici: le modalità di custodia che integrano il reato di maltrattamento

La sentenza della Corte di Cassazione del 16.11.2020.

- La detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, va considerata, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.

- Le gravi sofferenze non vanno necessariamente intese come quelle condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche i meri patimenti. Assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione. E' stato, quindi, ritenuto integrato il reato in esame anche in situazioni quali la privazione di cibo, acqua e luce. 

- Inoltre  la grave sofferenza dell'animale, elemento oggettivo del reato di abbandono/ maltrattamento di animali punito dall’art. 727 del codice penale, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere. 

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione Sez. III nella sentenza del 16 novembre 2020 (Presidente: DI NICOLA V. - relatore: DI STASI A. - Data Udienza: 07/10/2020) con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal detentore di tre gatti  - condannato del reato di cui agli artt. 110, 727 del codice penale - per le condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e, in particolare, in una situazione di scarsa igiene con presenza di urine e feci sparse su giornali distribuiti sul pavimento, con lettiera satura di feci e di urina, nonché con ciotola dell'acqua dell'abbeverata stagnante e sporca.

Piú precisamente, in sede di sopralluogo effettuato dai Carabinieri e da guardia zoofila, venivano rinvenuti nell'appartamento della ricorrente, i cui mobili e divani erano ricoperti di escrementi ammuffiti e di urine, tre gatti affamati, rinchiusi in una stanza; uno dei gatti presentava un'escrescenza su muso che, a seguito di visita veterinaria, si rilevava essere un tumore molto esteso (che partiva dal cranio ed arrivava sino alla bocca); il gatto in questione, in stato di denutrizione, veniva sottoposto a due interventi chirurgici e, poi, aggravatosi in maniera irreversibile, veniva soppresso.

Rileva il Collegio che la detenzione in tali condizioni dei gatti domestici della ricorrente, costretti in un luogo ristretto e malsano per lungo periodo e senza adeguate cure, deve ritenersi certamente incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze per gli stessi; gravi sofferenze ancora più evidenti per uno dei gatti che era affetto da una grave patologia e, quindi, bisognevole anche di adeguate cure veterinarie.

Né esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la circostanza che l'imputata avesse affidato a terzi la cura dei gatti in quanto tale comportamento si configura come colposo, giacché l'imputata, rimanendo lontana dalla propria abitazione per un lungo periodo di ferie, aveva delegato la cura dei gatti ai propri figli minori (che vivevano con il padre presso i nonni e che si recavano presso l'abitazione della madre a giorni alterni), soggetti prevedibilmente inadeguati al compito loro assegnato, sia per l'età che per la durata dello stesso.

Piuttosto la condotta diligente esigibile, proprio in considerazione del lungo periodo di assenza e della impossibilità di avvalersi di un sostituto adeguato per la cura dei propri animali domestici, avrebbe dovuto condurre l’imputata ad affidare i gatti ad una struttura, pubblica o privata, di custodia e cura.

Paolo Romani

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La Direzione

(25 novembre 2020)

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