Suprema Corte
Cassazione irremovibile sull'eliminazione del "troppo e del vano"
Ricorsi inammissibili se eccedentari. La decisione della terza Sezione del 29 gennaio 2021.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza depositata in data 29 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile un ricorso perché il modo in cui il ricorrente ha inteso assolvere all'onere di esposizione del fatto, previsto dall'artidolo 366 n. 3 del codice di procedura civile, è marcatamente eccedentario ovvero in eccedenza rispetto al bisogno atteso che la parte dell'esposizione consta di 57 pagine contenenti, con la tecnica dell'assemblaggio, la riproduzione di atti processuali del giudizio di merito.
Sul punto la Suprema Corte ha osservato che il requisito -a pena di inammissibilità richiesto dal citato art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c.- della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta soddisfatto allorquando, come nella specie, vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti del giudizio di merito in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse per il giudizio di legittimità con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi la Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare.
In siffatta materia la consolidata giurisprudenza ha, altresì, statuito che la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all'esposizione del fatto, ma ometta di collegare a tale esposizione le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta, non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali.
Conclude la Corte che i requisiti di formazione del ricorso rilevano, infatti, ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.
Paolo Romani
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Fonte: Massimario G.A.R.I.
La Direzione
(1 febbraio 2021)
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