Coppie
Unioni civili e convivenze di fatto: il regime patrimoniale e la scelta del cognome
Il Nuovo studio del Consiglio Nazionale del Notariato.
Sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato è stato pubblicato l'ultimo studio sulla pubblicità dei regimi patrimoniali nell’unione civile e nella convivenza di fatto. La scelta del cognome nell’unione civile. Aspetti di rilevanza notarile - Studio n. 4-2019/P.
In particolare, viene precisato che la Legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, istituisce e regolamenta l’unione civile fra persone dello stesso sesso e introduce una disciplina delle “convivenze di fatto”.
Dopo la sua entrata in vigore i rapporti “affettivi di coppia” caratterizzati da “stabilità” disciplinati dal nostro ordinamento sono:
- il matrimonio che resta consentito solo fra persone di sesso diverso. La disciplina del matrimonio, finalizzata a regolare il rapporto di coppia caratterizzato per sua natura da “stabilità” e “vincolatività”, rappresenta il paradigma normativo di riferimento anche per le unioni civili;
- le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;
- le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali, che sono unioni caratterizzate da stabilità (comma 36) ma da minor vincolatività.
All’interno delle “speciali” convivenze di fatto regolate dalla legge n. 76/2016, poi, emerge la distinzione fra convivenze di fatto non regolate da contratto di convivenza e le convivenze di fatto regolate da contratto di convivenza. Questa distinzione assume particolare rilievo in relazione ai “regimi patrimoniali” della coppia convivente.
Le discipline dettate per le unioni civili, da un lato, e per le convivenze di fatto, dall’altro, sono sostanzialmente diverse ed evidenziano una diversa “qualità” giuridica del rapporto regolato in considerazione dell’assenza nella “convivenza di fatto” della fattispecie genetica “qualificante” (matrimonio o unione civile), che determina in capo alle parti il sorgere di uno specifico “status” personale e familiare.
Questa diversa struttura del rapporto si riflette sulle scelte compiute dal legislatore riguardo ai regimi patrimoniali. La legge in commento, infatti, al comma 13 estende i regimi coniugali, così come previsti dal codice civile agli art. 159 e ss, alle unioni civili mentre affida al contratto di convivenza, e alla sua opponibilità ai terzi, la scelta della comunione dei beni (non regime legale, pertanto, ma regime contrattualmente adottato) per i conviventi di fatto.
Lo studio si propone di esaminare i regimi patrimoniali nelle unioni civili, la loro instaurazione, la loro modifica e relativa la cessazione, nonché la loro opponibilità affidata agli atti dello stato civile. In questo ambito si individuano i certificati dello stato civile ai quali la pubblicità dei regimi patrimoniali delle unioni civili è affidata, e le relative annotazioni.
Viene, poi, esaminato il sistema di pubblicità previsto per il regime della comunione dei beni che, in base al comma 53, lettera c) della Legge n. 76/2016, può essere contenuto nel contratto di convivenza.
La possibilità di adottare contrattualmente il regime della comunione dei beni nelle “speciali” convivenze di fatto disciplinate dalla legge in commento, è una scelta normativa di difficile collocazione sistematica essendo evidenti le difficoltà, sia teoriche che pratiche, legate alla sua instaurazione, ma soprattutto alla sua modifica, alla sua cessazione e alla sua opponibilità ai terzi, affidata all’inadeguato strumento delle dichiarazioni e certificazioni anagrafiche.
Anche in relazione a questo regime patrimoniale contrattuale, delle convivenze di fatto, lo studio cerca di individuare i documenti anagrafici ai quali fare riferimento, sempre tenuto conto della strutturale inadeguatezza dell’anagrafe ad assolvere la funzione di opponibilità, che il legislatore ha voluto affidarle con il comma 52 della legge in commento.
Infine alcune considerazioni vengono svolte riguardo alla scelta del cognome comune nelle unioni civili
Tutti i lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO.
Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato
La Direzione
(17 maggio 2021)
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