Giustizia Amministrativa
Il proprietario che non si oppone all'abuso edilizio commesso da altri perde l'immobile
Secondo il Consiglio di Stato l'estraneità alla commissione di opere illegittime va dimostrata con fatti concreti.
Il Comune di Reggio Emilia disponeva, sul finire del 2013, l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile fatto oggetto di abusi edilizi che, nonostante l’emanazione di un ordine di demolizione, non erano stati rimossi né dal proprietario né dalla società che lo conduceva in locazione. Insorgeva davanti al TAR il proprietario sostenendo la sua totale estraneità all’abuso, commesso a suo dire a propria insaputa dalla società che godeva dell’immobile in locazione. Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza che è stata immediatamente appellata.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 3897 del 7 agosto 2015, ha confermato la statuizione di primo grado, sia per quanto riguarda la declaratoria di inammissibilità del ricorso (posto che il proprietario aveva già ricevuto l’ordine di demolizione e non lo aveva mai gravato né contestato) sia per quel che concerne l’asserita estraneità del proprietario medesimo alla commissione delle opere edilizie illegittime.
I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno osservato che anche rispetto alla tesi della estraneità del proprietario incolpevole rispetto agli abusi commessi dal locatario, è pacifico oramai come sia necessario che questi provi la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, dimostrino anche un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide ovvero in altre attività di carattere ultimativo, anche sul piano della risoluzione contrattuale, nei confronti del conduttore autore dell’illecito edilizio.
Al contrario, un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali, con mere dichiarazioni o affermazioni solo di dissociazione o manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l’abuso (per esempio, risoluzione giudiziaria per inadempimento, diffida ad eliminare l’abuso, attività di ripristino, a maggior ragione se l’ordine non viene contestato), non sono sufficienti a dimostrare l’estraneità del proprietario, in quanto, altrimenti, la tutela degli abusi rimarrebbe inefficace.
Rodolfo Murra
(16 agosto 2015)
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