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Corte di Cassazione

Bancomat manomessi: la responsabilità della banca

La sentenza della Suprema Corte del 19 gennaio 2016 n. 806.

Il tema oggetto di accertamento da parte della Suprema Corte di Cassazione riguarda la responsabilità della banca per la sicurezza del servizio bancomat dalle manomissioni di terzi anche quando il titolare della carta non abbia rispettato l'obbligo di chiedere immediatamente il blocco della medesima o abbia favorito la conoscenza del PIN da parte di terzi.
 
La vicenda riguarda un correntista che aveva tentato di eseguire un prelievo bancomat presso la sua banca senza riuscirci perché l'apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizzava la scritta "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio". Segnalato immediatamente l'inconveniente al vicedirettore della filiale che si trovava presso l'istituto, riceveva l'indicazione di tornare il giorno dopo, cosa che F aceva constatando il mancato rinvenimento della sua carta bancomat. Si accorgeva poi che ignoti avevano effettuato consistenti prelievi per oltre 7000 euro. 
 
L'attore affermava di aver comunicato per iscritto l'evento al vice direttore e di aver sporto denuncia all'autorità giudiziaria.
 
Iniziava un contenzioso giuridiziario nel quale, sia dinanzi al Tribunale che in appello, veniva ritenuti che l'indebito prelievo era ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità dell'appellante in quanto le riprese video della fase del prelievo avevano evidenziato che il correntista era stato vittima di una truffa da parte di persona ignota che si era avvicinato a lui e, con il pretesto di volerlo aiutare nell'operazione, aveva visto e memorizzato il PIN, avendo in precedenza manomesso il funzionamento dell'apparecchio in modo da poter recuperare la disponibilità della carta rimasta al suo interno. 
 
L'appellante - secondo la Corte d'Appello- avrebbe commesso l'imprudenza di digitare il FIN sotto gli occhi del truffatore, senza aver tempestivamente attivato il blocco, mediante il numero verde così come sollecitato dal funzionario, limitandosi ad allertare il direttore della filiale della mancata restituzione della carta ma omettendo di far menzione della presenza di un terzo. Così facendo l'appellante avrebbe violato in particolare la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN. 
 
Di diverso avviso è la Corte di Cassazione, Sezione Prima, che con sentenza del 19 gennaio 2016 n. 806 ha accolto il ricorso rilevando come la Corte d'Appello nel riconoscere l'esclusiva responsabilità del ricorrente per aver consentito l'individuazione del PIN ad un terzo e non aver provveduto all'immediato blocco della carta, non ha svolto uno scrutinio effettivo del comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. 
 
A tale verifica invece la Corte territoriale era tenuta sotto due profili.
- Il primo consistente nell'indagine della condotta del funzionario che ha raccolto la denuncia immediata del malfunzionamento del bancomat il quale invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello ha differito il controllo al giorno successivo;
- il secondo consistente nell'omessa verifica mediante il sistema di telecamere incontestatamente attivato (ed assolutamente necessario al fine d'integrare l'obbligo di diligenza specifica) dell'avvenuta manomissione del medesimo da parte di terzi.
 
 Omettendo l'esecuzione di tale indagine la Corte d'Appello ha sostanzialmente non applicato il parametro della diligenza specifica posta a carico della banca. In tal senso la Corte di Cassazione richiama un proprio precedente a tenore del quale: "Ai  fini  della  valutazione  della  responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere". (Cass, 13777 del 2007). 
 
Nel giudizio il ricorrente ha espressamente affermato (e provato con la riproduzione delle conclusioni dei due gradi di merito) di aver contestato puntualmente e tempestivamente la violazione dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. 
 
La manomissione dello sportello costituisce una circostanza incontestatamente derivante dal mancato rinvenimento della carta al suo interno e dalla sua sottrazione ed utilizzazione da parte di terzi. 
 
Risulta pertanto evidente - precisa la Suprema Corte - l'omesso accertamento della violazione del dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale e dalla peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello bancomat. 
 
La diligenza professionale deve valutarsi non solo con riferimento all'attività di esecuzione contrattuale in senso stretto ma anche in relazione ad ogni tipo di atto e operazione oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti. Nella specie, è stato del tutto elusa dalla corte d'Appello l'indagine volta a verificare se la banca sia tenuta a garantire la sicurezza del servizio bancomat dalle manomissioni di terzi anche quando il titolare della carta non abbia rispettato l'obbligo di chiedere immediatamente il blocco della medesima o abbia favorito la conoscenza del PIN da parte di terzi. 
 
L'art. 1176 secondo comma, cod. civ. lascia imprecisata la questione della misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale ma la sua valutazione di carattere tecnico deve essere commisurata alla natura dell'attività ed in particolare alla specificità dell'obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l'erogazione di denaro. Ad integrare l'indagine non eseguita dalla corte territoriale devono essere inclusi non solo i comportamenti omissivi della banca (l'omessa verifica continuativa della manutenzione dello sportello mediante le telecamere in uso) ma anche quelli commissivi consistenti nella specie nell'ambigua indicazione, sollecitata dall'immediata lamentela del cliente relativa alla sottrazione della carta, di tornare il giorno dopo per la riconsegna, sulla base di un ragionevole affidamento della sua insottraibilità unita al suggerimento non univoco del blocco. 
 
Conclude, infine, la Corte di Cassazione che è stata del tutto ignorata anche la circostanza del prelievo in misura molto superiore al plafond contrattuale da ritenersi un ulteriore profilo di malfunzionamento del sistema da valutare ai fini di un esame complessivo della diligenza professionale posta a carico della banca. 
 
Fonte: Corte di Cassazione

La Direzione

(24 gennaio 2016)

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